La Corte di Cassazione sancisce che gli interessi non possono essere calcolati sugli interessi chiesti al contribuente in sede di accertamento ove oltre a imposte e sanzioni vengono comminati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73) al tasso del 4% annuo.
Fatto
Una fondazione impugnava il diniego di rimborso degli interessi maturati, dalle date del pagamento, su somme corrisposte a titolo di sanzioni, dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza Cass. 12 novembre 2014 n. 24060, aveva dichiarato non dovute le sanzioni irrogate con un avviso di accertamento: la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la situazione andasse qualificata come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi dovevano essere calcolati dalla data della domanda di restituzione. Sull'impugnazione principale dell'Agenzia delle Entrate ed incidentale del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello incidentale, ritenendo che la situazione giuridica dovesse essere inquadrata nell'ipotesi di indebito di restituzione, sicché, gli interessi dovevano essere calcolati dal giorno del pagamento sia sull'importo delle sanzioni a suo tempo versate dall...
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