venerdì 16/09/2022 • 11:45
Il Decreto Trasparenza prevede un vero e proprio diritto del lavoratore a richiedere condizioni di lavoro prevedibili, stabili e sicure. Sono tuttavia numerosi i dubbi sul contenuto del diritto, sulle condizioni soggettive di chi può esercitarlo e sulle relative tutele.
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Il Decreto Trasparenza si è posto l'obiettivo di definire non solo condizioni di lavoro trasparenti ma anche prevedibili, sicure e stabili. Tale obiettivo si ritrova chiaramente nell'art. 10 D.Lgs. 104/2022 che prevede un vero e proprio diritto del lavoratore a richiedere – ove presenti in azienda - condizioni di lavoro con dette caratteristiche. Benché il legislatore, sotto il profilo degli adempimenti da porre in essere per l'esercizio di tale diritto, abbia fornito indicazioni sufficientemente chiare, numerosi sono i dubbi rispetto al contenuto del diritto, alle condizioni soggettive di chi può esercitarlo ed alle relative tutele, oltre che agli aspetti sanzionatori. Caratteristiche soggettive del lavoratore La norma di legge, all'art. 10 c. 1, prevede che il lavoratore possa richiedere il diritto in esame in presenza delle seguenti condizioni: anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente; il completamento dell'eventuale periodo di prova. Il comma 5 dell'art. 10 esclude espressamente dal campo di applicazione della norma: i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; i lavoratori marittimi e del settore della pesca;
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