venerdì 16/09/2022 • 11:47
Pubblicato il decreto del MISE 1° luglio 2022 recante le modalità e i criteri di attuazione del c.d. bonus chef spettante ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista, con particolare riguardo alle procedure di concessione, alla fruizione e alla documentazione richiesta.
redazione Memento
Il bonus chef spetta, nella misura del 40%, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti (sia come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA), che abbiano sostenuto, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, una o più spese relative: all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Per poter beneficiare del credito d'imposta in oggetto occorre essere: residenti o stabiliti del territorio dello Stato; alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dal 1° gennaio 2021; nel pieno godimento dei diritti civili. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Per fruire dell'agevolazione occorre presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del MISE. Ciascun beneficiario può presentare una sola istanza. Il credito d'imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione col Modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d'imposta nei confronti del cedente. Fonte: DM MISE 1° luglio 2022
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