venerdì 16/09/2022 • 11:39
La Cassazione ha affermato che, in tema di rimborsi, l'esistenza di una specifica norma dettata in materia IVA non impedisce il ricorso a strumenti di tutela cautelare alternativi anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso.
redazione Memento
In ambito IVA, la forma generale di sospensione del rimborso ammessa è quella disciplinata dall'art. 38-bis DPR 633/72. Essa costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000). Con la Cass. n. 27165 del 15 settembre 2022 è stato affermato che, in tema di rimborsi, l'esistenza di una specifica norma dettata in materia IVA non impedisce il ricorso ad ulteriori strumenti di tutela cautelare alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38-bis e che sia adottato un formale provvedimento da cui si evince la sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori strumenti cautelari e un'adeguata motivazione. Pertanto, se l'Agenzia delle Entrate vuole adottare un'altra tipologia di sospensione, può farlo dimostrando: - di chiedere la cautela per ragioni diverse dalla presenza degli estremi dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000; es. sono stati commessi reati diversi, come l'indebita compensazione; - la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 23 D.Lgs. 472/97 (fermo amministrativo) o dall'art. 69 RD 2440/23, essendo insufficiente il solo riferimento a verifiche fiscali in corso. I due istituti hanno comunque funzioni diverse: l'art. 38-bis garantisce il rimborso per l'ipotesi in cui il credito al rimborso sia insussistente, mentre l'art. 69 dà la possibilità di operare la compensazione con i controcrediti dell'amministrazione. Si ricorda che, per rispettare i limiti di cumulo tra le garanzie prestate e non duplicare le cautele in favore dell'amministrazione finanziaria, se quest'ultima ha chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38-bis, durante il periodo di vigenza della medesima, non può ricorrere ad altri strumenti cautelari rispetto ad essa alternativi (di cui all'art. 23 D.Lgs. 472/97 o all'art. 69 RD 2440/23). Ciò nel rispetto del principio di collaborazione e buonafede (di cui all'art. 10 c. 1 L. 212/2000) e del principio di solidarietà che deve ispirare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino (art. 2 Cost.). Fonte: Cass. 15 settembre 2022 n. 27165
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