sabato 17/09/2022 • 06:00
Con due recenti pronunce la Cassazione (n. 26681 e n. 26684) rigetta le pretese della AE e fa chiarezza sulle condizioni per applicare la ritenuta ridotta al 1,65% (ora 1,2%) sui dividendi corrisposti a società UE che non si qualificano per l’esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia.
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Le due sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione, Cass. 9 settembre 2022 n. 26681 e Cass. 9 settembre 2022 n. 26684 hanno affermato il diritto di due società residenti nei Paesi Bassi di beneficiare del favorevole regime della ritenuta alla fonte ridotta al 1,65% per i dividendi distribuiti da una società italiana nel periodo ante 2008.
Pur riguardando il caso di dividendi pagati anteriormente all'introduzione dell'art. 27 c.3-ter DPR 600/73, le due sentenze affermano principi di diritto molto importanti anche per l'odierna applicazione della ritenuta ridotta al 1,2%.
Fatti di causa
Le sentenze riguardano fattispecie analoghe: due banche (società con la forma legale di NV) residenti nei Paesi Bassi avevano presentato istanza al Centro Operativo di Pescara (COP) per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte subita sui dividendi distribuiti da Capitalia S.p.A. negli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007.
Tali dividendi erano stati assoggettati in Italia alla ritenuta d'imposta del 27% come previsto dagli artt. 27 c. 3 e art. 27-ter c. 1 DPR 600/73 (relativo alle azioni dematerializzate). Come è noto, ad oggi la ritenuta è fissata al 26%.
La ritenuta era però
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