giovedì 15/09/2022 • 06:00
Con un testo in extremis che sblocca la cessione dei crediti edilizi limitando la responsabilità solidale è arrivato un accordo sul Superbonus: una mediazione di cui i partiti fanno a gara per intestarsi il merito ma che nella sostanza sblocca un’impasse che da giorni teneva in scacco 17 miliardi.
Ascolta la news 5:03
Cessionario responsabile con dolo o colpa grave
L'accordo prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti di bonus edilizi e Superbonus si configuri solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave": la disposizione si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge. La norma prevede poi che alle imprese che hanno nel loro cassetto fiscale vecchi crediti, precedenti al decreto dello scorso novembre (DL 157/2021) che ha introdotto la stretta anti-frode, sia consentito di asseverare questi crediti ex post per poterli cedere usufruendo della riduzione di responsabilità.
Sul tema della responsabilità del cessionario dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi è stato infine trovato il difficile compromesso che verrà inserito nella legge di conversione del DL 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) il cui testo è stato approvato ieri dal Senato e ora all'esame della Camera.
Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno smesso di assumere da alcuni mesi nuovi impegni, con imprese edili e famiglie, per l'acquisto di crediti di imposta derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi di cui all'art. 121 DL 34/2020: infatti, gli acquisti già perfezionati e unitamente quelli per i quali già si erano impegnati, hanno sostanzialmente “riempito” il plafond di crediti di imposta che possono acquisire nella ragionevole certezza di non “sforare” i flussi annuali di debiti fiscali e contributivi con i quali quei crediti possono essere utilizzati in compensazione. L'esigenza delle banche che ne è scaturita è stata quella di trovare a loro volta degli “acquirenti finali” cui rivendere i crediti che acquistano, così da liberare “plafond interno” e poter assumere nuovi impegni di acquisto di credito verso imprese edili e famiglie.
Una esigenza che si è tradotta anzitutto nell'introduzione della previsione della possibilità, per banche e società appartenenti al gruppo bancario, di cedere i crediti di imposta ai propri correntisti “non consumatori finali” (anche per quei crediti che avrebbero altrimenti esaurito il numero massimo di cessioni che possono riguardarli), ma che si è subito scontrata con l'enorme diffidenza dei potenziali acquirenti, in ragione dei profili di responsabilità solidale cui avrebbero potuto rimanere appresi in ragione dell'acquisto dei crediti: a quel punto, si sarebbe potuto stabilire che chiunque acquisti un credito di imposta ex art. 121 DL 34/2020 da una banca o un intermediario finanziario, il quale attesta di aver effettuato in sede di acquisto del credito controlli adeguati ai propri doveri di diligenza (come per altro dettagliati nella recente Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E), non potrà incorrere in responsabilità solidale con l'originario beneficiario del bonus e i precedenti cessionari del medesimo, a meno che, naturalmente, abbia preso parte alla genesi stessa di quel credito di imposta, quale originario beneficiario della detrazione o quale fornitore che ha riconosciuto lo sconto sul corrispettivo in fattura.
Questa era la formulazione inizialmente proposta da alcune forze parlamentari, ma che nelle ultime settimane il Governo sembrava non condividere.
L'emendamento di compromesso approvato infine ieri, pur non essendo risolutivo della questione, prevede l'integrazione del comma 6 dell'art. 121 DL 34/2020 stabilendo che il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari, che si susseguono nei limiti del numero di cessioni effettuabili, è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.
Provando a rendere il concetto ancora più chiaro a fronte di una pessima formulazione normativa, parrebbe legittimo ritenere che il dolo e la colpa grave possono ritenersi sempre esclusi in capo a un correntista/cessionario che acquista un credito di imposta che gli viene ceduto da una banca o altro intermediario finanziario, il quale gli attesti di aver effettuato, in sede di acquisto del credito, controlli conformi a quelli indicati, per questa tipologia di soggetti acquirenti, dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.
Questo dovrebbe essere il senso: si dovrebbe poter considerare sostanzialmente raggiunto l'obiettivo di tranquillizzare i potenziali correntisti acquirenti che, con i loro acquisti, potrebbero contribuire a liberare nuovi plafond di impegni all'acquisto delle banche: da precisare comunque, che la responsabilità solidale viene circoscritta ai soli casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave per i soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con l'accompagnamento dei visti fiscali di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 c. 1-ter DL 34/2020, mentre, per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti).
L'emendamento prevede infatti che: “Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter.”
La regolarità nella documentazione necessaria per la cessione del credito è quindi il presupposto per l'applicazione delle novità.
Una “clausola di salvaguardia” è prevista per i crediti derivanti dai bonus casa sorti prima del 12 novembre 2021, data di avvio degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
In tal caso il cedente “che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.”
Per i crediti precedenti al DL Antifrode, sarà necessario presentare visti di conformità, asseverazioni e attestazioni “ora per allora”.
È ora importante che l'Agenzia delle Entrate adegui il contenuto della Circolare dello scorso giugno, in modo che si creino le condizioni più favorevoli per l'acquisto dei bonus edilizi: la Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E ha infatti sottolineato il ruolo delle banche nell'evitare violazioni attraverso un controllo preventivo e un'elevata diligenza professionale prima dell'acquisto dei crediti del Superbonus e degli altri bonus fiscali.
Villette unifamiliari nessuna proroga
Nulla è stato disposto in ordine alla proroga per il Superbonus per le case unifamiliari: si rammenta che l'art. 14 DL 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, ha previsto l'ultima modifica relativa all'orizzonte temporale per l'utilizzo del Superbonus 110%: in particolare, il c. 1 lett. a) ha previsto la sostituzione del secondo periodo, c. 8-bis, art. 119 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) con il seguente:
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
L'attuale formulazione di questo comma prevede la "possibilità" di dimostrare il completamento del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 utilizzando "anche" i lavori non agevolati dal Superbonus 110%.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il Superbonus, una delle più rilevanti agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni, è una misura nata dalla volontà del Governo di sostenere l’economia italiana, con particol..
Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.