mercoledì 14/09/2022 • 11:28
Con l’Informativa del 13 settembre 2022 n. 84, il CNDCEC comunica che sono pervenute alcune segnalazioni in merito allo scarto delle comunicazioni per l’opzione cessione del credito o sconto in fattura relative ai bonus edilizi, nel caso in cui il SAL indicato sia il decimo o successivo.
redazione Memento
A seguito di alcune segnalazioni in merito allo scarto delle comunicazioni per l'opzione cessione del credito o sconto in fattura relative ai bonus edilizi, nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) indicato sia il decimo o successivo, il Presidente del CNCDCEC, Elbano de Nuccio, comunica, con l'Informativa del 13 settembre 2022 n. 84, che il Consigliere Tesoriere delegato all'Area Fiscalità, Salvatore Regalbuto, si è interessato della questione con i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate. All'esito di tale interlocuzione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, una specifica FAQ datata 12 settembre 2022. Nel dettaglio, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate quale valore indicare nel campo “Stato di avanzamento dei lavori” (SAL) del quadro A del modello, in caso di comunicazione dell'opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente al decimo stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'art. 121 c. 1-bis DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), prevede che l'opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi relativi al Superbonus (di cui all'art. 119 DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate fa presente che nel modello di comunicazione dell'opzione, in particolare nel campo in cui riportare il numero di stati di avanzamento dei lavori, all'attualità è possibile per motivi tecnici indicare solo valori da 1 a 9. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario indicare valori maggiori di 9, fino all'adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione, nel suddetto campo occorrerà indicare sempre il valore 9. Fonte: Informativa CNDCEC 13 settembre 2022 n. 84
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