giovedì 15/09/2022 • 06:00
Il termine dilatorio dei 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente si applica anche agli accessi istantanei, finalizzati alla sola acquisizione della documentazione posta alla base dell’accertamento, rendendo così illegittimo l’atto impositivo emesso ante tempus in assenza dei requisiti dell’urgenza. Così la Cassazione n. 26695/2022.
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È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione civile 12 settembre 2022 n. 26695, in cui la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su una controversia che nasceva da un avviso di accertamento sul tema del transfer pricing, ha deciso la materia del contendere rilevando la violazione dell'art. 12 L. 212/2000 (il cosiddetto statuto del contribuente) in quanto non era stato rispettato il termine dilatorio dei 60 giorni fra il rilascio del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento.
Prezzi di trasferimento
Nella fattispecie, l'Ufficio, recependo i rilievi mossi dalla Guardia di Finanza per l'anno 2004, contestava alla società l'applicazione del metodo utilizzato per definire i prezzi di trasferimento relativi alla vendita di beni verso la sua consociata statunitense e cioè il metodo del confronto del prezzo (cosiddetto CUP) che determinava prezzi inferiori al “valore normale” in violazione dell'art. 110 c. 7 DPR 917/86. A parere dell'Ufficio, sarebbe stato più appropriato applicare il metodo del margine netto della transazione (cosiddetto TNMM), anche alla luce del fatto che la stessa società aveva scelto tale metodo nel 2005, anno successivo a quello oggetto di verifica, nel contesto di revisione della politica di transfer pricing del gruppo al fine di beneficiare (probabilmente) dei vantaggi fiscali connessi all'introduzione del consolidato ed alla sussistenza di perdite in capo alla consolidante, lasciando presagire un'elusività dell'operazione. Sulla base di tale presupposto, l'Ufficio utilizzava il TNMM retroattivamente.
La pretesa dell'Ufficio veniva respinta in primo e secondo grado.
Natura antielusiva della normativa transfer pricing
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), accogliendo le doglianze del contribuente, confermava la natura antielusiva della normativa sul transfer pricing e il relativo onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria che, dal suo canto, non aveva dato rilevanza alle analisi prodotte dal contribuente nella documentazione fornita.
La CTR concludeva nel merito che il metodo TNMM fosse meno consigliabile rispetto al CUP anche alla luce delle indicazioni emanate dalla stessa Amministrazione nella circolare del 1980, secondo la quale il TNMM è caratterizzato da una notevole approssimazione ed arbitrarietà.
Richiamando alcuni principi ormai consolidati nella giurisprudenza di Cassazione in materia di prezzi di trasferimento, la Suprema Corte ribadisce che l'art. 110 c. 7 TUIR non è una norma antielusiva e quindi rimane del tutto irrilevante il vantaggio (o l'assenza di vantaggio) fiscale che il contribuente può ricavare dalla transazione oggetto di rettifica.
Onere della prova
Pertanto, l'onere della prova non può essere a carico dell'amministrazione finanziaria che, in tema di prezzi di trasferimento, deve (solo) dimostrare l'esistenza di una transazione tra imprese controllate poste in essere ad un prezzo apparentemente inferiore a quello di mercato. Spetta invece al contribuente dimostrare che la transazione è avvenuta a valore di mercato.
Metodo del margine netto della transazione
In merito all'adeguatezza del TNMM, la Cassazione richiama la natura di “soft law” del commentario Ocse e precisa come tale fonte interpretativa sia rilevante in tema di transfer pricing. A tal riguardo, richiamando le Linee Guida Ocse del 1995 conferma che la valutazione del metodo di calcolo più appropriato va effettuata caso per caso tenendo in considerazione il grado di comparabilità delle transazioni, la disponibilità dei dati, e gli altri parametri previsti dalle Linee Guida.
Si tratta di un'analisi in concreto che avrebbe dovuto portare i giudici del merito, secondo la Cassazione, ad una verifica circa l'applicabilità del metodo TNMM e che avrebbe dovuto essere perseguita attraverso il controllo del periodo di indagine, l'identificazione delle società comparabili, la presenza di differenze tra il soggetto testato ed i comparabili per quanto concerne il profilo funzionale e dei rischi o l'indicatore di profitto da usare.
Elementi tutti che sembrano essere stati negletti dalla Commissione Tributaria Regionale che, come si è detto, aveva eccepito la scarsa affidabilità del metodo TNMM richiamando la circolare del 1980.
Gli errori nell'analisi ai fini del transfer pricing compiuti dal giudice di secondo grado non hanno tuttavia determinato un esito finale favorevole all'amministrazione finanziaria: lo scoglio dello statuto del contribuente circa il mancato rispetto dei 60 giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e la notifica dell'avviso di accertamento (il processo verbale di constatazione era stato consegnato il 22 dicembre 2009 mentre l'avviso era stato notificato il 29 dicembre 2009) ha assorbito ogni altro elemento e ha portato la Cassazione a pronunciarsi a favore del contribuente.
Fonte: Cass 12 settembre 2022 n. 26695
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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