martedì 13/09/2022 • 16:29
Per compensare l’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) con i crediti agevolativi, il soggetto non residente può indicare nel modello F24 esclusivamente il proprio codice fiscale o inviare il modello F24 tramite il rappresentante fiscale indicando due codici fiscali.
redazione Memento
Con la risposta del 13 settembre 2022 n. 453, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di compensazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie con i crediti agevolativi da parte di un soggetto non residente. Nel dettaglio, la società istante intende acquisire, a mezzo di cessione del credito, alcuni crediti d'imposta agevolativi e in quanto soggetto passivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), intende compensare tale imposta con i crediti di cui agli artt. 119 e 121 DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio. A tal proposito, la società chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta a fronte: dei versamenti che la stessa società sarà tenuta ad effettuare direttamente in relazione all'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta; dei versamenti che potrebbero essere veicolati per mezzo di un rappresentante fiscale nominato dalla stessa società, eventualmente tra i soggetti del Gruppo cui la società appartiene. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta da parte della società, fa presente che nella comunicazione della cessione dei crediti dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società stessa. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull'apposita piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La società dovrà, quindi, accedere alla suddetta piattaforma, al fine di accettare i crediti d'imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. Ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento dell'ITF e di eventuali altri debiti della società, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Nel dettaglio, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due modalità alternative: nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società; il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società; il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società e quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come primo codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società e come secondo codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale, unitamente al codice identificativo 72. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale. Fonte: Risp. AE 13 settembre 2022 n. 453
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