martedì 13/09/2022 • 14:30
Non configurano abuso del diritto le cessioni di partecipazioni "propedeutiche" a rimuovere la causa ostativa e a rendere possibile l'applicazione del regime di realizzo controllato. Sono irrilevanti le quote detenute in consorzi mentre rilevano quelle possedute nelle società.
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Le cessioni di partecipazioni, "propedeutiche" a rimuovere la causa "ostativa" e rendere possibile l'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall'art. 177 c. 2-bis TUIR (in luogo del regime ordinario di tassazione al valore normale - ex art. 9 TUIR), sulla successiva operazione di conferimento, non determinano alcun indebito risparmio di imposta. Pertanto, questo comportamento non è censurabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, anche nel caso in cui le cessioni "propedeutiche" dovessero essere effettuate a favore proprio dei soci (o di altre società da essi possedute). Deve, tuttavia, trattarsi di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate. Inoltre, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato (ex art. 177 c. 2-bis TUIR) assumono rilevanza le sole cessioni di soggetti societari. Sono questi i principali chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate nelle Risp. AE 9 settembre 2022 n. 450 e Risp. AE 9 settembre 2022 n. 451.
Normativa
L'art. 177 c. 2-bis TUIR prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.
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