martedì 13/09/2022 • 14:30
Non configurano abuso del diritto le cessioni di partecipazioni "propedeutiche" a rimuovere la causa ostativa e a rendere possibile l'applicazione del regime di realizzo controllato. Sono irrilevanti le quote detenute in consorzi mentre rilevano quelle possedute nelle società.
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Le cessioni di partecipazioni, "propedeutiche" a rimuovere la causa "ostativa" e rendere possibile l'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall'art. 177 c. 2-bis TUIR (in luogo del regime ordinario di tassazione al valore normale - ex art. 9 TUIR), sulla successiva operazione di conferimento, non determinano alcun indebito risparmio di imposta. Pertanto, questo comportamento non è censurabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, anche nel caso in cui le cessioni "propedeutiche" dovessero essere effettuate a favore proprio dei soci (o di altre società da essi possedute). Deve, tuttavia, trattarsi di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate. Inoltre, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato (ex art. 177 c. 2-bis TUIR) assumono rilevanza le sole cessioni di soggetti societari. Sono questi i principali chiarimenti espressi dall'Agenzia delle Entrate nelle Risp. AE 9 settembre 2022 n. 450 e Risp. AE 9 settembre 2022 n. 451.
Normativa
L'art. 177 c. 2-bis TUIR prevede che quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società (ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.) né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, il regime di realizzo controllato (previsto dal comma 2 della medesima disposizione) è comunque applicabile nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
Con riferimento all'ambito applicativo del citato comma 2-bis, è stato precisato che:
- la disposizione è applicabile ai conferimenti effettuati da persone fisiche soltanto se oggetto del conferimento sono partecipazioni qualificate in quanto tali e non anche se le soglie di qualificazione vengono raggiunte in capo alla conferitaria sommando le partecipazioni che sono conferite congiuntamente dai singoli conferenti, ossia attraverso un conferimento plurimo (Risp. AE 4 settembre 2020 n. 309 e Risp. AE 28 luglio 2020 n. 229);
- la disposizione non è applicabile se, a seguito dell'operazione di conferimento, la società conferitaria non risulta interamente partecipata da un unico soggetto (Risp. AE 19 ottobre 2020 n. 483 e Risp. AE 7 settembre 2020 n. 314 e Risp. AE 7 settembre 2020 n. 315);
- il criterio del realizzo controllato non è applicabile in caso di conferimento di meri diritti(in quanto non in grado di far assumere al conferente la qualifica di “socio”) e non di partecipazioni. In tal senso l'art. 177 c. 2-bis:
Infine, il comma 2-bis dell'art. 177 TUIR prevede che, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in sede di conferimento, per le partecipazioni di collegamento che hanno fruito del regime sospensivo sopra analizzato, il periodo di possesso (rilevante per poter beneficiare del regime di esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazione ai sensi dell'art. 87 TUIR) è esteso a 60 mesi, in luogo dei 12 mesi ordinariamente previsti.
Casi analizzati
NellaRisp. AE 9 settembre 2022 n. 450, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di escludere la sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto in caso di:
In questo contesto, il contribuente istante evidenziava che:
Nel contesto sopra illustrato, l'Amministrazione finanziaria ha escluso la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale derivante dalle sopra citate operazioni, previa alienazione delle partecipazioni ostative ai relativi valori di mercato (ai sensi dell'art. 9 TUIR) e relativo regolamento con mezzi propri. Inoltre, in questa valutazione è stata evidenziata l'irrilevanza del trasferimento delle partecipazioni a terzi ovvero nelle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Sulla base di quanto sopra, è stato quindi concluso che il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell'abuso del diritto:
Viceversa, sempre ai fini dell'applicazione del regime controllato previsto dal citato comma 2-bis dell'art. 177 TUIR, nella successiva Risp. AE 9 settembre 2022 n. 451 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto:
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