martedì 13/09/2022 • 06:00
Nel mirino dell'INPS 36.763 soggetti che, per l'anno 2018, non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi, né la dichiarazione di responsabilità, senza dare riscontro al sollecito ricevuto dall'ente previdenziale. Chi non sana la propria posizione entro precisi termini perderà la prestazione economica goduta.
redazione Memento
L'INPS ha dato avvio alle procedure conseguenti alla mancata comunicazione, da parte dei percettori delle prestazioni assistenziali di invalidità e dell'assegno sociale, dei redditi relativi all'anno 2018. Tali procedure consistono nell'invio di un ulteriore sollecito a cui, se non viene dato adempimento, segue la sospensione e la successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento. Quali prestazioni sono interessate dalla procedura Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l'assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Come noto, le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni: pensione di inabilità (art. 12 L 118/71); assegno mensile di assistenza (art. 13 L 118/71); pensione ai ciechi civili (L 382/70); pensione ai sordi (art. 1 L 381/70); assegno sociale (art. 3, c. 6, L 335/95; art. 19 L 118/71). Quali soggetti sono interessati dalla procedura Dagli accertamenti effettuati dall'INPS sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a comunicare la propria situazione reddituale. L'Istituto ha, quindi, inviato agli interessati un primo sollecito. All'esito di tale prima comunicazione, sono state individuate, per l'anno 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 35, c. 10-bis, DL 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito. Relativamente a detti soggetti, rimasti inadempienti rispetto alle comunicazioni reddituali e al sollecito ricevuto, l'INPS, come anticipato, procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche godute. La procedura prevede step diversi a seconda della prestazione in oggetto. Procedura in caso di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l'INPS procederà secondo le seguenti modalità: estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità; invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale; entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”; trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'INPS procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R; allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all'anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all'utente con raccomanda A/R. Procedura in caso di assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo La procedura riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo. L'INPS provvederà a: inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale; invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute. Come sanare la propria posizione ed evitare la sospensione della prestazione L'interessato, ricevuta la nota di preavviso, potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale: direttamente online, accedendo all'area personale MyINPS del sito www.inps.it con SPID, CNS o CIE; tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS. Fonte: Mess. INPS 12 settembre 2022 n. 3350
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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