La valutazione delle immobilizzazioni materiali è da sempre, per le imprese industriali, specialmente se caratterizzate da significativi investimenti in beni materiali a utilità ripetuta, un aspetto rilevante da tenere in debito conto in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio. In questi ultimi anni lo è diventato ancora di più per effetto dell'accresciuta incertezza che caratterizza l'ambiente economico globale. Incertezza imputabile, dapprima agli effetti della pandemia di COVID-19, poi da un ritorno a una situazione quasi normale e quindi alle conseguenze del conflitto in Ucraina.
Per affrontare adeguatamente la questione è innanzitutto necessario che il redattore di bilancio possieda un'adeguata dimestichezza con gli standard contabili che, in ambito OIC e IFRS, disciplinano la valutazione delle immobilizzazioni materiali, per questo può essere utile ricordarne gli aspetti principali. L'importanza di conoscerle entrambe si è cresciuta negli anni col crescere del numero di imprese che sono incluse nel perimetro di consolidamento di gruppi internazionali e dunque, alla redazione del proprio bilancio d'esercizio, predisposto in accordo con gli OIC, affiancando la predisposizione di un group reporting package funzionale a consentire alla propria capogruppo di redigere il bilancio consolidato secondo IFRS.
Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali, nel contesto dei principi contabili nazionali, è definito dall'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” (di seguito, “OIC 16”) che dedica alla loro valutazione i paragrafi 56-81.
La valutazione in sede di rilevazione iniziale e il processo di ammortamento
In sintesi, dopo la rilevazione iniziale, che avviene al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, le immobilizzazioni materiali che abbiano una vita utile economico-tecnica limitata nel tempo, a partire da quando sono disponibili all'uso, sono assoggettate a un processo di ammortamento sistematico, commisurato alla loro residua possibilità di utilizzo e al valore realizzabile dalla loro dismissione.
Il processo di ammortamento, di norma, è effettuato a quote costanti, ma sono ammessi anche l'ammortamento a quote decrescenti e per unità di prodotto, purché il metodo prescelto fornisca «una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile» (cfr. OIC 16, paragrafo 66). Non sono ammessi, invece, l'ammortamento a quote crescenti, né metodi che quantifichino l'ammortamento in funzione dei ricavi o del risultato di periodo. Qualora un'immobilizzazione materiale sia composta da elementi aventi vite utili diverse dal cespite principale, l'ammortamento di ciascun componente e del cespite principale sarà calcolato distintamente, «salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo» (cfr. OIC 16, paragrafo 69).
La vita utile economico-tecnica delle immobilizzazioni materiali deve essere rivista periodicamente «per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione» (cfr. OIC 16, paragrafi 70-72). In caso di modifiche, il processo di ammortamento sarà adeguato prospetticamente in funzione delle nuove previsioni.
La verifica della recuperabilità del valore d'iscrizione
Il redattore di bilancio dovrà valutare, «a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore» delle immobilizzazioni materiali (cfr. OIC 16, paragrafo 73). Individuatane la presenza, questi dovrà stimare il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e, se inferiore al loro valore netto contabile, svalutarle fino a concorrenza di tale minor valore.
Nei casi in cui sia previsto o consentito dalla legge e nei limiti del loro valore recuperabile, le immobilizzazioni materiali possono essere oggetto di rivalutazione.
La valutazione delle immobilizzazioni materiali destinate alla dismissione
Dal «momento in cui sono destinate all'alienazione», le immobilizzazioni materiali sono riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante, «valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato» e «non sono più oggetto di ammortamento» (cfr. OIC 16, paragrafo 79). La medesima disciplina «si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente» (cfr. OIC 16, paragrafo 80).
La stima del valore recuperabile
La stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali è disciplinata dall'OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” (di seguito, “OIC 9”).
In accordo con l'OIC 9, «[s]e non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione», il redattore di bilancio dovrà determinarlo con riferimento all'«unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene» (cfr. OIC 9, paragrafo 15), ossia «il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti» (cfr. OIC 9, paragrafo 8). Nel seguito, per semplicità espositiva e mutuando l'impostazione adottata nell'OIC 9, ogni riferimento a un'attività o a un'immobilizzazione materiale dovrà intendersi esteso anche alle unità generatrice di flussi di cassa.
L'OIC 9, dopo aver proposto un elenco, non esaustivo, di possibili indicatori di potenziali perdite di valore, entra nel merito della determinazione del valore recuperabile di un'immobilizzazione materiale identificandolo con «il maggiore tra il suo fair value e il suo valore d'uso» (cfr. OIC 9, paragrafo 19). Il fair value è definito come «il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività […] in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del fair value di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo» (cfr. OIC 9, paragrafo 21). Il valore d'uso «è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile» (cfr. OIC 9, paragrafo 22).
La quantificazione del valore recuperabile di un'immobilizzazione materiale, sia esso il fair value in assenza di un accordo vincolante o di un mercato attivo o il valore d'uso, presuppone un esercizio valutativo. Nel caso del valore d'uso esso implica la stima dei «flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale», e richiede l'applicazione di un «tasso di attualizzazione appropriato» (cfr. OIC 9, paragrafo 22).
Nel caso in cui venissero meno le ragioni di una precedente svalutazione, il valore delle immobilizzazioni materiali è ripristinato «nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo» (cfr. OIC 9, paragrafo 29).
L'OIC 9, per le imprese di minori dimensioni (cfr. OIC 9, paragrafo 30), prevede la possibilità di ricorrere a un approccio semplificato per la verifica della recuperabilità del valore delle immobilizzazioni materiali. Questo approccio «basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società» e prevede il confronto tra il valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio» (cfr. OIC 9, paragrafi 30 e 32).
Similarità e differenze tra OIC e IFRS
Passiamo ora a tratteggiare il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali nel contrasto IAS-IFRS. In termini generali, lo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” (di seguito, “IAS 16”), lo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”, l'IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” e l'IFRS 13 “Valutazione del fair value”, disciplinano la valutazione delle immobilizzazioni materiali in modo molto simile a quanto illustrato con riferimento agli OIC. Tra le principali differenze evidenziamo la previsione, nell'ambito dello IAS 16, del “Modello della rideterminazione del valore” in alternativa al solo modello del costo contemplato dall'OIC 16 e una maggiore articolazione della disciplina in materia di stima del valore recuperabile, di stima del fair value e di trattamento delle immobilizzazioni materiali destinate alla cessione.
OIC e IFRS sono accomunati dalla previsione di una serie di modelli e criteri la cui applicazione implica che il redattore di bilancio formuli delle stime più o meno articolate e complesse circa le prospettive future di recuperabilità del valore delle immobilizzazioni materiali. Poiché si tratta di stime che, necessariamente, riguardano la redditività futura di un'immobilizzazione materiale e le prospettive del mercato di riferimento, come si è osservato in premessa, ogni fattore di incertezza ne può compromettere l'attendibilità e quindi richiedere maggiori sforzi per indirizzarla e poterne esprimere adeguatamente il valore ai fini di bilancio.
Considerazioni conclusive
Eventi come la pandemia di COVID-19 e il conflitto in Ucraina, con gli impatti che hanno prodotto e potranno produrre in futuro sulle catene di approvvigionamento, sui costi delle materie prime, in particolare agricole ed energetiche, e, conseguentemente, sulla disponibilità di reddito da destinare a consumi e investimenti, impongono al redattore di bilancio di riflettere sulla congruità della stima della vita utile economico-tecnica attesa delle immobilizzazioni materiali in bilancio e, in generale, sulle prospettive di recuperabilità del loro valore.