lunedì 12/09/2022 • 11:15
Alle attività prodromiche necessarie all’attività di bonifica è applicabile l’aliquota IVA del 10% a condizione che gli interventi, previsti dall’accordo di programma, siano compresi nell'ambito di un progetto di bonifica approvato dalle autorità amministrative.
redazione Memento
Con la risposta del 9 settembre 2022 n. 445, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di applicare l'aliquota IVA del 10% (di cui ai nn. 127-quinquies - 127-septies tab. A parte III DPR 633/72) alle opere previste dal progetto di bonifica.
Nel caso di specie, la società istante acquista un terreno da un'altra società compreso nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale individuato e perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
Tale area necessita di essere risanata tramite le opere di bonifica previste dal piano di interventi di rimozione rifiuti, contenuto nel c.d. progetto operativo di bonifica e piano di rimozione rifiuti. Considerato che, come chiarito con la Ris. AE 12 settembre 2007 n. 247/E, alle opere previste specificamente dal progetto di bonifica è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%, la società istante chiede di conoscere se, oltre alle opere identificate con detto progetto di bonifica, possano godere dell'IVA al 10% anche le attività obbligatorie e/o prodromiche alla fase di bonifica che la società stessa dovrà svolgere.
L'Agenzia delle Entrate precisa che al fine di stabilire se le attività oggetto dell'istanza possano rientrare nell'ambito applicativo dell'aliquota del 10% è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, nonché la riconducibilità/previsione di tali attività nell'ambito di un progetto di bonifica approvato dalle autorità competenti.
Secondo quanto riportato dalla società, le attività non risultano specificamente indicate dal progetto di bonifica del Ministero dell'Ambiente (MITE) ma sono previste nell'accordo di programma, avente ad oggetto la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 10% (di cui ai nn. 127-quinquies - 127-septies tab. A parte III DPR 633/72) è condizionata dalla circostanza che, tenuto conto delle specificità della normativa di settore, gli interventi, previsti dal citato accordo di programma, possano considerarsi previsti nell'ambito di un progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente.
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