sabato 10/09/2022 • 07:02
Con due interessanti risposte a interpello l'Agenzia delle Entrate entra nello specifico del regime del riallineamento di cui all'articolo 110 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) che prevede la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio.
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Nel quesito dell'interpello n. 447/2022 viene chiesto se le Reti contrattuali e fisiche contenute nel compendio aziendale, oggetto di riallineamento, rientrino tra le attività ricomprese nell'ambito applicativo dell'estensione del periodo di ammortamento fiscale al fine di poter dedurre ai fini IRES e IRAP le quote di ammortamento relative alle Reti imputate nel conto economico sulla base della vita utile residua degli asset.
Considerato che la norma sul differimento delle quote di ammortamento non deve estendersi a quelle attività immateriali a vita utile definita (ancorché prive di tutela giuridica) che, come nel caso delle Reti, sono sostanzialmente assimilabili alle "informazioni relative[e] ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico" e per le quali la normativa fiscale contenuta nell'art. 103, comma 1 del TUIR dispone la deducibilità "in misura non superiore al 50 per cento del costo".
L'Agenzia delle Entrate richiamando la risoluzione 2 agosto 2022 n. 46/E ha chiarito che rientrano nel perimetro delle suddette previsioni:
i marchi e l'avviamento, indicati espressamente dalla relazione illustrativa alla norma più volte sopra citata;
le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'art. 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo del comma 8-ter del citato articolo 110 le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.
Nel secondo interpello (Risposta n. 448/2022) vengono chiariti 4 aspetti rilevanti sempre in tema di riallineamento.
Il primo affronta il tema che verte sull'opzione per il riallineamento espressa in relazione al bilancio chiuso al 30 settembre 2021: l'Agenzia chiarisce che “le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare "possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019", concedendo, in tal modo, a tali imprese, la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. (...) La circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo». L'opzione del riallineamento nella dichiarazione relativa al bilancio in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. quello relativo all'esercizio dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021), fermo restando che non è comunque possibile usufruire del regime in esame - al pari di quanto precisato a proposito della Rivalutazione - in entrambi gli esercizi.
Il secondo tema è stato quello del riallineamento dei disallineamenti già esistenti al 30 settembre 2020 (sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti al 30 settembre 2021), non assumendo rilievo gli eventuali incrementi degli stessi intervenuti nell'esercizio chiuso al 30 settembre 2021 e, viceversa, se nel periodo chiuso al 30 settembre 2021 si è verificato un decremento della differenza tra valore contabile e fiscale dei beni può essere riallineato solo il minor importo che residua al 30 settembre 2021: l'Agenzia precisa che il disallineamento che può formare oggetto di riallineamento (rectius la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dovuta) è quello esistente nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. nel caso di specie, quello chiuso al 30 settembre 2020), non assumendo rilievo gli incrementi dello stesso intervenuti nell'esercizio successivo a quello di riferimento (ris. n. 198/2001).
È, quindi, possibile ottenere il riconoscimento fiscale solamente dei maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso al 30 settembre 2020, relativi ai beni e attività risultanti dal bilancio stesso, sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti nel bilancio cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale è esercitata l'opzione per la rivalutazione.
La terza questione affrontata si riferisce alla possibilità di affrancare il vincolo in sospensione d'imposta apposto su una riserva di patrimonio netto a seguito dell'opzione per il riallineamento indipendentemente dal fatto che sia stato o meno posto in essere il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% di cui al citato articolo110, comma 3 (cui il comma 8 del medesimo articolo 110 rimanda), alla scadenza ivi prevista (cioè entro il 30 marzo 2022): l'Agenzia chiarisce che si ritengono anche in tal caso applicabili i chiarimenti forniti al punto 1, parte III, della circolare 1 marzo 2022 6/E secondo cui ai fini del perfezionamento dell'opzione non rileva l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cosiddetto "ravvedimento operoso"). Sarà, quindi, sufficiente indicare la relativa opzione e la conseguente imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi (nello specifico, nel modello "Redditi SC 2021" riferito al periodo d'imposta chiuso al 30 settembre 2021).
Ultimo tema oggetto di risposta riguarda le attività immateriali e materiali che non ricadono nella regola introdotta dall'art. 1 commi 622 e seguenti della legge n. 234/2021 e, in particolare, le corrette regole di imputazione dell'importo rivalutato/riallineato: l'Agenzia chiarisce che per i beni diversi (di cui all'articolo 103, comma 1, prima parte del TUIR) non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'allungamento del periodo di ammortamento e, di conseguenza, in tal caso non risultano applicabili i chiarimenti resi nel paragrafo 4.5 della citata circolare n. 6/E/2022.
Pertanto, ai fini dell'imputazione dell'importo riallineato di questi ultimi asset è possibile fare riferimento, alternativamente, ad uno dei tre metodi previsti per la rivalutazione dall'articolo 5 del DM n. 162/2001, fermo restando che la concreta modalità di imputazione adottata deve essere coerente con la genesi del disallineamento.
Posto che il riallineamento, nel caso prospettato, verrà effettuato riducendo il fondo ammortamento fiscale dei singoli cespiti, il maggior valore riferibile allo specifico asset riallineato si sommerà al suo valore fiscale residuo, ottenendo, a parità di costo storico, un allungamento dell'originario piano di ammortamento fiscale che rimarrà unico e continuerà ad essere calcolato sul costo storico fiscale.
FONTE: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 447.
FONTE: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 448.
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