lunedì 12/09/2022 • 06:00
Il Fisco dà il via libera a una cessione di partecipazioni sotto soglia preceduta da donazioni di quote della conferita e della conferitaria e chiarisce l’irrilevanza, ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato, delle quote detenute in consorzi.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due interessanti valutazioni anti-abuso, emesse in risposta a due interpelli presentati dai contribuenti, aventi ad oggetto lo scambio di partecipazioni e l’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, art. 177 TUIR che estende il regime del c.d. "realizzo controllato" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) quando oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) della stessa disposizione. Preventive donazioni di quote di partecipazione della conferita e della conferitaria Il primo caso (Risp. AE 9 settembre 2022 n. 450) ha ad oggetto una riorganizzazione finalizzata alla suddivisone di una holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l'assunzione di posizioni unitarie all'interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all'interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari. I menzionati obiettivi verrebbero perseguiti attraverso le seguenti operazioni: la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 2% in ALFA Holding S.p.A. da socio D a socio A e da socio B a socio C; la preventiva donazione delle quote di partecipazione del 10% in DELTA S.r.l. da socio D a socio A; la vendita al valore di mercato di tutte le "partecipazioni ostative" a favore delle due società destinate a diventare le future holding di ramo familiare. Per l’amministrazione finanziaria, le operazioni descritte non configurano un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell'art. 9 TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente. Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in commento a valori correnti non è censurabile ai fini dell'abuso del diritto essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis, art. 177 TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate. Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva. Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi delle Entrate laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte (laddove, ad esempio, non risultassero definitive, riproponendo, anche parzialmente, la situazione preesistente alla stessa riorganizzazione). Quote detenute in consorzi Con la seconda risposta (Risp. AE 9 settembre 2022 n. 451) viene chiarito che non rilevano ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato di cui al citato comma 2-bis le quote detenute (indirettamente) in consorzi. Come spiegato dalle Entrate, infatti, atteso il tenore letterale della disposizione del comma 2-bis, art. 177 TUIR che impone il superamento delle cd. soglie di qualificazione per tutte le "società indirettamente partecipate", ai fini dell'applicazione di tale norma, non assumono rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società (tra cui i consorzi del caso di specie). Di contro, le partecipazioni "sotto soglia" indirettamente detenute in società consortili (per azioni o a responsabilità limitata) o in società cooperative assumono rilevanza ai fini del regime in parola in quanto rileva la loro "veste" giuridica di società con la conseguenza che la detenzione delle stesse è ostativa all'applicazione della norma. Fonte: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 450; Risp. AE 9 settembre 2022 n. 451.
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Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, trasferisce un asset a una società, detta conferitaria, ricevendo come corrispettivo di tale apporto delle azioni o quote della conferitari..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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