lunedì 12/09/2022 • 06:00
Anche le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni beneficano del regime IVA introdotto dall'art. 124 del Decreto Rilancio che prevede l'esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e l'applicazione dell'aliquota al 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
redazione Memento
Le cessioni di ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA di cui all'art. 124 DL 34/2020 conv. L 77/2020 (cd. Decreto Rilancio). La norma in parola ha introdotto una disciplina IVA agevolata da applicarsi alle cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La disciplina agevolativa In virtù di tale disposizione, le cessioni dei beni indicati sono: esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020; assoggettate all'aliquota IVA del 5%, se effettuate successivamente al 1° gennaio 2021. Si ricorda, in ogni caso, che per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni anti Covid debbono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E, costituisce un'ulteriore condizione alla quale è subordinata l'applicazione delle agevolazioni in commento. Qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti (cfr. risposta n. 388 del 26 luglio 2022). Il caso di specie Tra i beni elencati dalla norma agevolativa figura anche l'«ecotomografo portatile» a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circ. ADM 30 maggio 2020 n. 12, ha associato il codice TARIC ex 9018 1200 (Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica). Il caso di specie ha ad oggetto due particolari ecotomografi ad ultrasuoni. La società istante, al fine di acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali degli ecotomografi ad ultrasuoni, ha richiesto l'accertamento tecnico all'ADM. In base a detto parere tecnico, i prodotti di cui trattasi sono stati classificati con il codice TARIC 9018 1200 - Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica, compreso nell'elenco di cui al citato art. 124 DL 34/2020. Le Entrate, tenuto conto del menzionato parere rilasciato dalle Dogane, hanno ritenuto che le cessioni dei due ecotomografi ad ultrasuoni del caso di specie possano beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA di cui all'art. 124 D.L. 34/2020. Fonte: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 446
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