sabato 10/09/2022 • 03:00
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello posto da una società, si è espressa in merito all'eventuale esenzione IVA delle prestazioni di trasmissione di prelievi medici.
redazione Memento
Ai fini di un'eventuale esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasmissione di prelievi medici, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescrive, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve di conseguenza fruire di un'esenzione dall'IVA. Questo è quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito un chiarimento in tema di prestazioni mediche e regime IVA rispondendo ad una società operante nel settore della diagnostica medica. L’istante ha formulato un quesito in ordine al trattamento, ai fini IVA, di una serie di prestazioni che intende realizzare nell'ambito di un nuovo contratto da concludere con imprese committenti. Secondo il Fisco, la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA. Fruiscono dell'esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi. L’Agenzia ha evidenziato come siano riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall'odontotecnico) in quanto svolte nell'esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. Il regime di esenzione è inoltre riconosciuto anche alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell'intera prestazione. La cessione tra due o più laboratori odontotecnici che eseguono una o più lavorazioni parziali è esente da IVA in quanto si tratta di prestazioni rese nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza, realizzate e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria resa dal medico-odontoiatra. FONTE: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 452
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