sabato 10/09/2022 • 03:00
Il regime di non imponibilità IVA è riconosciuto a condizione che gli interventi vengano realizzati in ambito portuale e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti.
redazione Memento
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Nel caso di demolizione di una nave, in linea di principio, può trovare applicazione il regime di non imponibilità esclusivamente in relazione ai servizi acquistati presso terzi (i.e. subappaltatori) che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave e sempreché ricorrano i presupposti richiesti per l'applicazione di detto regime (i.e. requisito della navigazione in alto mare).
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 9 settembre 2022 n. 449; con essa, il Fisco ha risposto all’interpello di Alfa, società alla quale sono stati affidati i lavori di rimozione e smantellamento del relitto di una nave. La società ritiene che tutte le fattispecie prospettate rientrino nella previsione di non imponibilità IVA. Ciò in quanto la disciplina contenuta nella disposizione normativa, facendo riferimento ai soli servizi prestati nei porti, autoporti e negli altri luoghi espressamente menzionati, sembrerebbe poter operare esclusivamente con riferimento a quei servizi prestati entro un ambito territoriale ben definito , ossia solamente ai servizi prestati esattamente nell'area portuale, escludendo tutto ciò che avviene all'esterno di quell'area, ivi incluse le acque.
Secondo l’Agenzia, beneficiano del regime di non imponibilità IVA non solo le operazioni principali (ivi compresa la demolizione delle navi) ma anche tutti quegli interventi necessari, come mezzo a fine, alla loro realizzazione. Più precisamente, devono considerarsi non imponibili le attività, ancorché concesse in subappalto, costituenti fasi autonome all'interno degli interventi richiamati dalla norma e i contratti di risultato, in cui i prestatori sono dotati di autonomia organizzativa.
Il regime di non imponibilità IVA è riconosciuto a condizione che gli interventi vengano realizzati in ambito portuale e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Deve trattarsi, in altri termini, di complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione.
FONTE: Risp. AE 9 settembre 2022 n. 449
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