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sabato 10/09/2022 • 06:00

Fisco Corte UE

Negata la detrazione IVA alla holding su prestazioni ricevute da terzi

Una holding che effettui operazioni imponibili a valle a favore delle proprie società figlie non ha diritto di detrarre l'IVA a monte sulle prestazioni acquisite da terzi e conferite alle figlie, in cambio di partecipazioni societarie, se manchi il nesso diretto ed immediato (CGUE, Finanzamt R, C-98/21, sentenza dell’8 settembre 2022).

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Per la Corte di Giustizia (CGUE, Finanzamt R, C-98/21, sentenza dell'8 settembre 2022 deve essere interpretato l'art. 168, let. a), della Direttiva IVA 2006/112/CE, in combinato disposto con il 167, negando la detrazione IVA alla società holding, che realizzi operazioni imponibili a valle a favore delle figlie, in relazione alle prestazioni che essa acquista presso terzi e conferisce poi alle figlie in cambio della concessione di partecipazioni agli utili generali qualora: i) le prestazioni a monte acquistate non presentino un nesso diretto ed immediato con le operazioni proprie della holding, ma con le attività esenti delle figlie; ii) tali prestazioni non possano imputarsi al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle figlie e iii) dette prestazioni non rientrano tra gli elementi di costo generale dell'attività economica propria della holding. La questione Una società acquistava, gestiva e recuperava beni immobili, occupandosi contestualmente delle attività di progettazione, risanamento e realizzazione di progetti edilizi. Allo stesso tempo deteneva partecipazioni societarie in altre compagini che a loro volta svolgevano attività di costruzione di immobili e di vendita di alloggi, per lo più in regime di esenzione IVA, corrispondendo a queste ultime dei contributi, quali: i) prestazioni di servizi di architettura, di ca...

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