lunedì 12/09/2022 • 06:00
Qualora l'inadempimento del lavoratore licenziato sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, la differente valutazione disciplinare di analoga condotta di altro dipendente risulta non determinante, pur potendo essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata.
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Il caso di specie
Con la sentenza 26393/2022, depositata in data 7 settembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della rilevanza della differenziazione di trattamento sanzionatorio riservato ai dipendenti da parte del datore di lavoro in ipotesi di analogie comportamentali, ai fini della possibile censura di ingiustificabilità e discriminatorietà della conseguente soluzione disciplinare.
Il caso concreto, sotteso alla pronuncia in commento, trae origine dall'impugnativa di licenziamento promossa da un dipendente di banca, destinatario della massima sanzione risolutiva del rapporto di lavoro per aver compiuto rilevanti operazioni non autorizzate e speculative sui conti correnti dei clienti.
L'Istituto datore, ritenendo tali condotte consapevoli, in contrasto con le prescrizioni/procedure/norme interne del modello organizzativo e talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, aveva, infatti, provveduto a comminare all'impiegato il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore si era, quindi, rivolto al Giudice del lavoro, il quale aveva, in primo grado, accolto il ricorso e reintegrato il dipendente in azienda, condan
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Cesare Michelini
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