lunedì 12/09/2022 • 06:00
Le imprese italiane dopo la pandemia si trovano a dover fronteggiare la crisi derivante dall’aumento esponenziale dei costi energetici, che produce conseguenze negative per tutti i settori economici. L'organizzazione del lavoro flessibile può essere un primo intervento per arginare l'aumento dei prezzi.
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Come noto, sia a livello governativo che comunitario, sono allo studio misure economiche straordinarie, per imprese e famiglie, con l'obbiettivo di ridurre e mitigare gli effetti negativi dell'esorbitante aumento dei costi energetici anche attraverso una razionalizzazione dei consumi. In tal senso anche il recente piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale messo a punto dal Ministro della Transizione Ecologica che tracciando le misure adottate dal governo italiano in tema di approvvigionamento e di diversificazione delle forniture di gas naturale cosi come delle fonti produttive, individua, nel quadro di riferimento comunitario, una serie di misure tese al contenimento e razionalizzazione dei consumi energetici che vanno dalla riduzione del periodo e delle temperature di esercizio degli impianti termici nella stagione invernale ad una serie di misure comportamentali “a costo zero” con l'obbiettivo di limitare il consumo di energia e ridurre i costi della bolletta energetica.
In tale contesto di crisi e coerentemente con le generali finalità di contenimento e razionalizzazione dei consumi e di sostenibilità ambientale, le imprese italiane, al di là delle ipotesi allo studio di specifici ammortizzatori sociali da utilizzare per crisi produttive collegate alla crisi energetica, possono valutare di adottare al loro interno policy e misure di organizzazione del lavoro e delle attività produttive che abbiano, direttamente o indirettamente, l'effetto virtuoso di contenere e razionalizzazione i consumi energetici ed il relativo costo in bolletta.
Smart working e razionalizzazione dei consumi energetici
In termini di nuove modalità di organizzazione del lavoro, anche allo scopo di contenimento dei consumi energetici e di sostenibilità ambientale, un primo intervento da valutare a livello aziendale, ove possibile in funzione dell'attività lavorativa svolta, è da rinvenirsi nello strumento del “lavoro agile” regolamentato dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81. e s.m.i.
Esaurita l'esperienza dello smart working collegato all'emergenza pandemica, l'introduzione in azienda di tale nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che prevede, come noto, attraverso la stipula di un apposito accordo con il lavoratore, l'alternanza tra lavoro in sede e lavoro da remoto allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, può consentire alle aziende di razionalizzare l'uso ed il tempo di utilizzo degli spazi aziendali, riducendo di conseguenza anche i costi energetici e generando vantaggi anche per il lavoratore sia in termini di riduzione dei tempi di spostamento da e per il luogo di lavoro con conseguenti effetti positivi anche in termini di impatto ambientale. L'azienda potrà inoltre valutare di utilizzare, in tutto o in parte, i risparmi ottenuti riconoscendo agli smart workers dei “rimborsi energetici” anche in considerazione dell'innalzamento a euro 600,00 (sino al 31 dicembre 2022) del limite di esenzione dei cosiddetti fringe benefits che, alla luce delle modifiche introdotte dall'art 12 del Decreto aiuti- bis (DL 115/2022) all'art. 51 TUIR, potranno essere utilizzati dal lavoratore anche per pagare le utenze domestiche. Con riferimento poi al più generale tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale, si deve poi ricordare l'importante apertura contenuta nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 329 del 10 giugno 2022. In tale documento di prassi l'Agenzia riconosce una finalità educativa nell'incentivare il ricorso alla mobilità elettrica per promuovere un atteggiamento collettivo rispettoso dell'ambiente ammettendo quindi che, entro determinate e specifiche condizioni e nell'abito di piani di welfare aziendale, il benefit consistente nel servizio di ricarica per auto elettriche private possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente secondo le previsioni di cui all'art. 51, c. 2, lettera f), TUIR.
Altri strumenti di efficienza interna e rimodulazione dell'orario di lavoro
Al di là delle ipotesi di ricorso al lavoro agile le aziende, pur garantendo i livelli produttivi e l'ordinaria operatività aziendale, possono, attraverso appositi accordi collettivi, addivenire ad una rimodulazione, in riduzione, dell'orario giornaliero/settimanale di lavoro, prevedendo, a parità di retribuzione erogata, l'assorbimento in tutto o in parte delle ore di permesso retribuite (cosiddetti ROL o PAR) eventualmente previste dal CCNL applicato in azienda per la riduzione dell'orario di lavoro, razionalizzando quindi l'utilizzo dei locali aziendali, dei macchinari e delle attrezzature con una conseguente riduzione dei consumi energetici.
In tema di organizzazione del lavoro, una positiva conseguenza sui consumi energetici aziendali può inoltre essere generata indirettamente da un più efficiente ricorso al lavoro straordinario limitandone l'uso ai casi strettamente necessari entro evidentemente i limiti previsti dalla legge e di contratto collettivo.
In considerazione delle peculiarità produttive dell'azienda ed in taluni periodi dell'anno, potranno poi essere valutati accordi che anticipino l'inizio dell'attività lavorativa per beneficiare di un più lungo periodo di irradiazione di luce naturale con conseguente riduzione dell'utilizzo di sistemi di illuminazione artificiale. In tal senso anche la proposta a livello comunitario del mantenimento dell'orale legale.
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