venerdì 09/09/2022 • 06:00
La c.d. Legge di delegazione europea 2021 recepisce alcune direttive e atti normativi UE in tema di e-commerce. Le modifiche al Codice del Consumo ricadono sulle garanzie legali e sulla responsabilità nei confronti dei consumatori per la vendita di prodotti, in particolare con elementi digitali.
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Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge 127/2022, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di nuovi atti normativi dell'Unione Europea, denominata Legge di delegazione europea 2021.
Le modifiche apportate al Codice del Consumo ricadono sulle garanzie legali e sulla responsabilità degli e-commerce e dei venditori nei confronti dei consumatori, per la vendita di prodotti e, in particolare di quelli con elementi digitali. Le norme in questione regolano anche la vendita di beni usati.
La legge di delegazione europea, unitamente alla legge europea, rappresenta uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'UE introdotti dalla Legge 234/2012, che ha attuato la riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche UE.
La Legge di Delegazione Europea 2021 si dispone di 21 articoli, i quali recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene anche principi e criteri direttivi specifici per:
La Direttiva Omnibus
Nello specifico l'art. 4 Legge 127/2022, prevede che gli atti di recepimento della c.d. Direttiva Omnibus dovranno comprendere:
- la congettura di sanzioni pecuniarie per la violazione della normativa sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- l'introduzione dell'obbligo, a carico del professionista, di indicare il prezzo precedentemente applicato ad un prodotto nell'ipotesi di sconto o riduzione di prezzo;
- l'obbligo per i professionisti che permettono ai consumatori di effettuare ricerche di beni o servizi di informare questi ultimi circa i parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati ai consumatori;
- la necessità di informare i consumatori circa l'adozione di procedure a garanzia della provenienza delle recensioni da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto, qualificando come pratica commerciale scorretta quella di incaricare una o più persone di trasmettere recensioni false o apprezzamenti al fine di promuovere prodotti;
- l'ampliamento del novero delle informazioni precontrattuali da rendere al consumatore, con l'inclusione di una serie di altri elementi, tra cui:
Un nuovo regime sanzionatorio
L'Italia risulta ancora uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea che non hanno ancora portato a termine il processo di implementazione della Legge di delegazione europea 2021.
Con la Legge 127/2022 si auspica l'introduzione, all'interno del Codice del Consumo, di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, che saranno contenute nei prossimi decreti di attuazione.
Si suppone inoltre l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di poteri sanzionatori anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale cui si applicano le disposizioni del Codice del Consumo, fermo quanto previsto dall'art. 27, c. 1-bis dello stesso Codice circa l'acquisizione, da parte dell'AGCM, del parere dell'Autorità competente nei settori regolati.
Le disposizioni sui prezzi
In merito invece alle disposizioni in materia di prezzi, le previsioni già contenute nel Codice del consumo dovranno essere coordinate con le altre disposizioni vigenti e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all'art. 15 D.Lgs. 114/98.
Nell'ipotesi di riduzioni di prezzo o sconti, dovrà essere indicato anche il prezzo precedente per i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni, nonché nel caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo. Tale previsione non si applicherà ai beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.
Acquisti durante visite a domicilio
In tema di contratti stipulati durante le visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti, verrà esteso a 30 giorni (in luogo dei 14 previsti dall'art. 52 del Codice del Consumo) il termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso. In tali casi, non si applicheranno le esclusioni del diritto di recesso di cui all'articolo 59 del Codice del Consumo. Le nuove norme previste dal Codice del Consumo precisano e ampliano le garanzie a tutela dei consumatori, estendendole ai prodotti con elementi digitali. Dette norme si applicano a tutti i venditori, compresi rivenditori fisici ed e-commerce. La Legge 127/2022 entrerà in vigore il 10 settembre 2022 ed il compito del Governo sarà quello di adottare i decreti legislativi di recepimento della legge di delegazione europea entro tre mesi da tale data.
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