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venerdì 09/09/2022 • 06:00

Lavoro Per lavoratori, lavoratrici e caregivers

Conciliazione vita lavoro: il punto sui nuovi congedi familiari

Le novità del D.Lgs. 105/2022 consentono un maggior equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza. Dal 13 agosto 2022 è esteso il congedo parentale mentre diventa strutturale il congedo di paternità.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le novità contenute nel D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, consistono in una serie di misure che hanno lo scopo di:

  • garantire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare in relazione alle opportunità sul mercato del lavoro e al trattamento sul lavoro;
  • facilitare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza (caregivers);
  • stabilire i requisiti minimi per i congedi familiari (paternità, parentali e per i prestatori di assistenza) e modalità di lavoro agile;
  • promuovere la partecipazione delle donne al lavoro e raggiungere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne;
  • favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini.

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità previsto dalla riforma Fornero è diventato strutturale e prevede:

  • durata pari a 10 giorni (20 giorni nei casi di parto plurimo) non frazionabili ad ore e fruibili anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, da utilizzare anche in via non continuativa;
  • il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • è interamente retribuito (indennità pari al 100% della retribuzione) e coperto da contribuzione utile ai fini pensionistici;
  • è utilizzabile in contemporanea al congedo di maternità;
  • è utilizzabile dal padre che fruisce anche del congedo di paternità (ora “congedo di paternità alternativo” di cui all'art. 28 D.Lgs. 151/2001) ovvero il periodo di astensione riconosciuto al padre lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre e indennizzato con un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione.

Il padre deve comunicare in forma scritta (oppure tramite il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze, se presente) al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

N.B. Il datore che rifiuta, ostacola o si oppone alla fruizione del congedo è punito con una sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582

Congedo parentale

Novità e ampliamento della durata anche per il congedo parentale (artt. da 32 a 36 D.Lgs. 151/2001) che ora prevede:

  • l'estensione a 11 mesi (in precedenza erano 10) continuativi o frazionati della durata del congedo parentale nel caso di un solo genitore;
  • l'applicazione dell'indennità fino al dodicesimo anno di vita del figlio (non più fino al sesto).

In dettaglio:

  • ad ogni genitore, singolarmente considerato, fino al dodicesimo anno (in precedenza era fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.

N.B. Per genitore solo si intende anche l'ipotesi di affidamento esclusivo del figlio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Nel corso del periodo di prolungamento del congedo (fino a tre anni), alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre di minore con disabilità grave è riconosciuta un'indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno di età del figlio.

Cosa succede oltre 9 mesi?

Per i periodi di congedo parentale oltre i 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nessun cambiamento invece per i congedi parentali in caso di figli con disabilità.  Per questi soggetti è prevista la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino, con un'indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.

In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (art. 33 D.Lgs. 151/2001) i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Novità anche per gli autonomi

Per lavoratrici e lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), il trattamento economico per congedo parentale è esteso da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.

Il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono essere goduti complessivamente da entrambi i genitori aumenta da 6 a 9 mesi.

Priorità per l'accesso allo smart working

Il diritto di priorità per l'accesso alla modalità di lavoro agile viene esteso anche alle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di grave disabilità;
  • lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3, c. 3, Legge 104/92);
  • dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare (art. 1, c. 255, Legge 205/2017)

La lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a un'altra modalità organizzativa che comporti effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Nuove regole per la Legge 104/92

È stato eliminato il “referente unico” dell'assistenza e dal 13 agosto i caregivers che assistono la persona con invalidità grave possono essere più di uno, in alternanza tra loro, nell'utilizzo dei permessi per assentarsi dal lavoro. Naturalmente non è possibile usufruire dei permessi in contemporanea.

N.B. Non cambia il limite che resta fissato a tre giorni al mese per lo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità

Hanno diritto ai permessi e alle agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave anche le parti dell'unione civile e delle convivenze di fatto.

Per i congedi straordinari di 2 anni, il decreto ha previsto che:

  • in relazione al diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto;
  • il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro 30 giorni dalla richiesta;
  • il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta.

Soggetti che hanno la possibilità di fruire del congedo straordinario

Coniuge convivente

Padre/madre anche adottivi o affidatari

Figli conviventi

Fratelli/sorelle conviventi

Parente/affine entro il terzo grado convivente

Il Decreto ha quindi aggiornato l'ordine di priorità dei soggetti precisando che;

  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
  • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente.

Le domande

In attesa degli aggiornamenti alle procedure informatiche INPS, già dal 13 agosto le richieste dei permessi e del congedo si effettuano presentando domanda all'Istituto e una richiesta al proprio datore di lavoro (per il congedo parentale) con successiva presentazione della domanda telematica non appena sarà aggiornata la piattaforma INPS.

I canali sono i seguenti:

  • sito web ufficiale;
  • contact center integrato;
  • Istituti di Patronato.

Il convivente di fatto deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero un documento che attesti la coabitazione con la persona invalida o l'intenzione di iniziare la convivenza contemporaneamente al congedo.

A seguito dell'accoglimento della domanda, l'INPS comunica l'esito positivo all'interessato, il quale deve darne comunicazione al datore di lavoro.

A decorrere dalla data riportata nella comunicazione di accoglimento, il lavoratore ha il diritto di fruire dei permessi e di assentarsi, con retribuzione a carico dell'Istituto, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Rischi per i datori di lavoro

Sono previste sanzioni amministrative per i datori di lavoro che ostacolino la fruizione dei congedi parentali o che siano inadempienti con la nuova disciplina; tali soggetti inoltre non potranno conseguire la certificazione di parità di genere (art. 46 bis D.Lgs. 198/2006) necessaria anche per la partecipazione alle gare di appalto di progetti per i PNRR.

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