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venerdì 09/09/2022 • 06:00

Impresa Escluso il ravvedimento

Extraprofitti: omesso versamento con sanzione in misura doppia

Tra le misure introdotte dal Decreto Aiuti bis, sono previste alcune disposizioni più severe per le imprese energetiche in caso di omesso versamento del contributo straordinario contro il caro bollette. Il regime sanzionatorio raddoppia senza possibilità di applicazione delle riduzioni.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'obiettivo di contrastare il “caro bollette” correlato alla crisi in Ucraina, è stato istituito, dall'art. 37 DL 21/2022, un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, ossia coloro che esercitano in Italia l'attività di:

  • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
  • produzione di gas metano;
  • estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell'UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono esclusi, invece, gli auto-produttori di energia elettrica ed i soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

L'ammontare del contributo, in funzione delle modifiche disposte dall'art. 55 DL 50/2022, è determinato calcolando l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (“extraprofitto”). Qualora tale incremento sia superiore a 5.000.000 euro, si applica allo stesso la percentuale del 25 % (e non 10 % come previsto inizialmente).

Il contributo, inoltre, non è dovuto se l'incremento risulta inferiore al 10 %.

Ai fini del calcolo, occorre tener presente che, il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive, coincide con l'importo, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LI.PE.) trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma in commento. In merito, è opportuno evidenziare quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria nella Circ. n. 22/E/2022, relativamente ai dati riportati nelle liquidazioni. Tali dati, infatti, non possono essere emendati, estrapolando, ad esempio, i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, ovvero sottraendo dall'ammontare delle operazioni attive riportate nelle LIPE l'importo della relativa accisa, ma devono essere considerati nella loro interezza.

Tuttavia, ai fini del contributo, è necessario considerare che le operazioni interessate devono essere rilevanti ai fini IVA.

Le imprese energetiche dovranno versare il contributo straordinario tramite modello F24, avvalendosi dei codici tributo istituiti con la Ris. AE 29/E/2022, in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 (cod. trib. “2710”) ed il saldo (cod. trib. “2711”) entro il 30 novembre 2022.

Tra tutti i colossi energetici interessati dal contributo, Eni SPA, con il comunicato stampa del 31 agosto 2022, ha reso noto l'ammontare complessivo del contributo in acconto pari a circa 1,4 miliardi di euro, rideterminato rispetto a quello inizialmente versato a fine giugno a seguito dei chiarimenti sulle modalità di calcolo forniti successivamente nei documenti di prassi dell'Agenzia.

Regime sanzionatorio in caso di omesso versamento

I soggetti passivi che non abbiano provveduto al versamento decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, potranno regolarizzare la violazione, ma, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 42 DL 115/2022 (Decreto “Aiuti – bis”), saranno sottoposte ad un regime sanzionatorio più severo.

L'omesso versamento entro i suindicati termini è punito, infatti, con la sanzione amministrativa di cui all'art. 13, c. 1, primo periodo, D.Lgs. 471/97, pari al 60% (e non 30% come ordinariamente previsto) di ogni importo non versato.

Le imprese, inoltre, non potranno avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso e riduzione delle relative sanzioni, di cui:

  • all'art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/97, che prevede la riduzione della sanzione alla metà quando il ritardo non sia superiore a novanta giorni;
  • all'art. 13 D.Lgs. 472/97, che disciplina la riduzione della sanzione in funzione del ritardo del versamento rispetto ai termini previsti.

Di conseguenza, le imprese energetiche che non hanno versato entro il 31 agosto l'acconto del contributo straordinario, per regolarizzare la posizione fiscale dovranno versare oltre che l'importo dovuto, anche la sanzione piena pari al 60% dell'extraprofitto.

Analoghe disposizioni valgono qualora il saldo sia versato oltre il 15 dicembre 2022.

Ulteriori disposizioni previste dall'art. 42 Decreto Aiuti bis, infine, sono finalizzare a garantire il corretto assolvimento del contributo straordinario. Viene, infatti, previsto che, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, attuando dei piani d'intervento coordinati, basati su analisi di rischio, verifichino la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Tassa sugli extraprofitti

Per far fronte alla crisi energetica, dalla Commissione europea arrivano anche nuove misure di supporto con la presentazione di un piano suddiviso in cinque linee d'intervento. Tra queste, viene proposta la tassazione dei maggiori ricavi “inattesi” delle imprese energetiche.

Il prelievo si concretizzerebbe con la definizione di un “tetto” ai ricavi delle aziende che producono energia elettrica a basso costo. Ciò, in quanto, le aziende con fonti di energia a basse emissioni di carbonio, avendo costi bassi e prezzi alti sul mercato, conseguono enormi ricavi che, di conseguenza, non riflettono i costi di produzione. La Commissione europea proporrà di reindirizzare questi maggiori profitti agli Stati membri affinché questi ultimi possano sostenere le famiglie e le aziende vulnerabili.

Le stesse disposizioni sono proposte per gli extraprofitti generati dalle compagnie petrolifere, proponendo un contributo di solidarietà per le società di combustibili fossili.

Gli Stati membri, quindi, applicando queste misure, dovrebbero utilizzare un sistema di prelievo sui ricavi “inattesi” conseguiti dalle imprese energetiche per supportare famiglie e imprese gravemente colpite dagli ingenti aumenti di energia, gas e prodotti petroliferi.

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