giovedì 08/09/2022 • 06:51
L'Inps interviene con la circolare 99 del 7 settembre 2022 in merito all'estensione dell'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2021 all'assunzione di lavoratori dipendenti, senza limitazioni anagrafiche, di imprese che hanno in essere un tavolo di crisi o che sono stati dalle stesse aziende licenziati nei 6 mesi precedenti.
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La Legge 234/2021, anche nota come legge di Bilancio 2022, ha previsto, all'art. 1, c. 119, come modificato dall'art. 12, c. 1, lett. a) e b), DL 21/2022 conv. in Legge 51/2022, che l'esonero strutturale previsto dalla Legge 178/2020 possa essere riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento. La norma prevede espressamente che tale agevolazioni non si cumuli con le misure incentivanti previste per i lavoratori percettori di Naspi.
L'esonero, come previsto dalla strutturale norma originaria (L.178/2020) si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La platea
Stante l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, mentre la stessa misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
L'agevolazione viene applicata alle nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
I soggetti destinatari potranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
La verifica della sussistenza dei requisiti avverrà attraverso il codice fiscale del lavoratore, con informazioni periodicamente rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), mediante apposita richiesta da parte dell'INPS.
Sono esclusi dai rapporti incentivabili:
lavoratori intermittenti (anche a tempo indeterminato);
dirigenti
prestazioni di lavoro occasionali Art.54- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
gli apprendisti
rapporti di lavoro domestico
L'esonero invece spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
La misura
L'incentivo prevede l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale viene proporzionalmente ridotto.
Vengono come sempre escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con scopo solidaristico per il quale l'istituto rimanda alla Circolare n. 40/2018, si ricorda quindi l'esclusione dal campo d'applicazione della percentuale d'esonero di:
premi e i contributi dovuti all'INAIL;
il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”
il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26,27,28 e 29 del D. lgs del 14 settembre 2015, n. 148, oltre che quelli territoriali e bilaterali ove costituiti;
il contributo per i Fondi Interprofessionali dello 0,30% previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Fruizione dell'incentivo
Ai fine della possibilità di accesso all'incentivo è necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC), l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre è necessario il rispetto delle condizioni generali di accesso agli incentivi previste dall'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
Stante però la ratio normativa e la tipologia di agevolazione, l'Istituto ricorda la deroga ai principi generali di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e d) del medesimo decreto legislativo.
L'esonero potrà quindi legittimamente essere riconosciuto anche se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva ed anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro controllato o collegato.
Ovviamente la misura può essere riconosciuta anche in caso di trasferimento di ramo di azienda conservando i diritti acquisiti.
L'agevolazione non presentando profili di selettività, non è soggetta all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).
Procedura di richiesta
L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.
L'Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.
All'interno del “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, attraverso il quale verrà inviata una domanda di ammissione con le seguenti informazioni:
il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
il codice fiscale relativo all'azienda di provenienza;
l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Ricevuta tale richiesta l'Inps:
verificherà l'esistenza del rapporto di lavoro o del trasferimento mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
calcolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto, con un incremento del 5% rispetto a quanto risultate dal calcolo precedente;
verificherà per il tramite del MISE se i lavoratori siano in possesso dei requisiti legittimanti previsti;
in caso positivo informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante.
Esposizione dell'incentivo
I datore di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i lavoratori per i quali verranno valorizzati gli elementi:
<Codice Causale> nel quale verrà inserito il valore “ESCA”
<IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione o trasformazione in formato AAAAMMGG
<AnnoMeseRif> l'anno di riferimento del conguaglio
<ImportoAnnoMeseRif> l'importo conguagliato.
L'istituto ricorda che la valorizzazione dell'elemento con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare, ovvero sino a dicembre 2022.
FONTE: Circ. INPS 7 settembre 2022 n. 99
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