mercoledì 07/09/2022 • 12:07
Per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio.
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Con l'Informativa del 6 settembre 2022 n. 80, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha fornito alcuni chiarimenti in tema di riformulazione dell'obbligo formativo relativamente all'anno 2021 confermando che per il triennio 2020, 2021 e 2022, l'obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l'obbligo minimo annuale.
Nel dettaglio, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso dal precedente Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta del 15 luglio 2020 in relazione alla riformulazione dell'obbligo formativo dell'anno 2020, ha deliberato, anche per l'anno 2021:
Pertanto, come precisato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'Informativa del 6 settembre 2022 n. 80, per il triennio 2020, 2021 e 2022, l'obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l'obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l'obbligo formativo triennale di 90 crediti formativi professionali, ovvero di 30 crediti da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.
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