mercoledì 07/09/2022 • 10:43
L’INPS, con Mess. INPS 6 settembre 2022 n. 3295, comunica la ripartizione per ciascuna Regione delle risorse previste per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori di aziende aventi sede nelle aree di crisi industriale complessa.
redazione Memento
L’Istituto, con il Mess. INPS 6 settembre 2022 n. 3295, interviene in merito alla previsione della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 127, L. 234/2021) con la quale vengono stanziate ulteriori risorse al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale necessari per accedere all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, concesso alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa (art. 44, c. 11 bis, D.Lgs. 148/2015). Per l’anno 2022, le risorse vengono stanziate per un importo pari a € 60 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’art. 44, c. 11 bis, D.Lgs. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, il ministero del Lavoro ha chiarito che è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo. Proroga trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga Alla luce di tale interpretazione, pertanto, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022: i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 44, c. 11 bis, D.Lgs. 148/2015; art. 1, c. 140 e 141, L. 205/2017); i trattamenti di mobilità in deroga (art. 25 ter DL 119/2018 conv. in L. 136/2018). Si precisa che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al ministero del Lavoro. Pertanto, ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità. Ripartizione regionale delle risorse Il ministero del Lavoro, per ripartire correttamente le risorse, ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell’annualità corrente. Successivamente, di concerto con il MEF, il ministero ha emanato il DI 9 marzo 2022 n. 5, con il quale ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie stanziate, come di seguito riportato: Regione Risorse Lazio € 19.797.385,44 Campania € 12.018.707,24 Molise € 6.961.085,54 Abruzzo € 3.395.651,48 Puglia € 848.912,87 Sardegna € 10.186.954,45 Umbria € 2.546.738,61 Sicilia € 4.244.564,36 Totale € 60.000.000,00 Istruzioni contabili Gli oneri così previsti andranno rilevati ai conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265 e GAU30275, che saranno opportunamente ridenominati. Fonte: Mess. INPS 6 settembre 2022 n. 3295 DI 9 marzo 2022 n. 5
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