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mercoledì 07/09/2022 • 06:02

Lavoro Dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

INL interviene sulle novità relative alla conciliazione famiglia lavoro

L'Ispettorato affronta, con la Circolare del 06 settembre 2022, le nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza ai sensi del D.Lgs. 105/2022.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro in Torino - Studio Furfaro

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Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrato in vigore il 13 agosto 2022 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale, l'Inl con il proprio intervento di prassi offre una panoramica delle novità apportate.

Congedo padre obbligatorio

L'introduzione dal parte del D.Lgs 105/22 dell'articolo 27-bis nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede un congedo obbligatorio per il padre.

In sintesi le caratteristiche del congedo obbligatorio vengono così sintetizzate:

a) spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;

b) è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;

c) non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;

d) è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;

e) si applica anche al padre adottivo o affidatario;

f) può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;

g) è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del T.U.;

h) dà diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ed, in particolare, il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, cc. da 2 a 7, e dell'art. 23 (art. 29 T.U. nuova formulazione) e il trattamento previdenziale è quello previsto dall'art. 25 (art. 30 T.U. nuova formulazione);

i) è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.

Viene inoltre sottolineato il divieto di licenziamento previsto in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.). Inoltre, come previsto dall'articolo 55 c. 1 e 2 T.U.) in caso di dimissioni, nel periodo sopra indicato, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento e non è tenuto al preavviso.

Congedo parentale

In merito al congedo parentale la madre e il padre, fino al dodicesimo anno (precedentemente era sesto anno) di vita del bambino potranno godere di un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore, mentre entrambi i genitori in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. Ciò innalza quindi il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi e non più 6 mesi come previsto prima del 13 agosto 2022; restano invariati invece i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori. Ulteriori periodi indennizzati fino ai 12 anni d'età del bambino sono concessi solo a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Al “genitore solo” sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, allo stesso saranno indennizzati 9 mesi (e non più 6 mesi) al 30 per cento della retribuzione.

Le modifiche in materia di congedo parentale trovano applicazione anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento per la quale si prenderà a parametro la data di ingresso in famiglia del minore in famiglia e comunque entro il compimento della maggiore età.

L'Ispettorato ricorda che i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi, nel caso invece di fruizione intervallata dovrà esservi ritorno al lavoro del padre o della madre.

Importante novità quella contenuta nella nuova formulazione del comma 5 dell'art. 34 T.U. secondo il quale i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio. Sul punto l'Ispettorato interpreta l'indicazione normativa “salvo quanto   diversamente previsto dalla contrattazione collettiva” in “salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva” uniformando la disciplina minima a quella normativa senza possibilità di deroga peggiorativa della contrattazione collettiva.

Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001

Viene inserita la parte di un'unione civile e del convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario, al pari del coniuge. Tale congedo potrà essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta. Viene inoltre prevista la possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Permessi di cui all'articolo 33 L. n. 104/1992

La nuova indicazione normativa richiamata dall'Ispettorato supera il principio dell'unico riferimento per l'assistenza all'individuo con disabilità grave, che mantenendo in ogni caso il limite complessivo di 3 giornate per l'assistenza, individua tra i titolari del diritto anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto e stabilisce il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Priorità trasformazione rapporto a tempo parziale

Anche in merito alla possibilità di trasformazione prioritaria del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale viene riconosciuta tale possibilità in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, anche la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.

Fonte: Circ. INL 6 settembre 2022

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