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  • Tempo di lettura 6 min.

In caso di affitto d'azienda, le quote di ammortamento relative ai beni materiali affittati sono deducibili in capo al concedente (e non all'affittuario), previa pattuizione di una deroga convenzionale ai sensi dell'art. 2561 c.c. È questo il principio ribadito dalla Cass. 13 luglio 2022 n. 22171.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una S.r.l. un avviso di accertamento per l'anno 2003, rilevando l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni materiali, in quanto facenti riferimento ad azienda affittata a terzi. Secondo l'Ufficio, in questo contesto, la deducibilità delle quote di ammortamento sarebbe spettata all'affittuario e non al concedente. A fronte di questo rilievo, la società resisteva in giudizio, evidenziando che il contratto di affitto aveva previsto la deducibilità delle quote di ammortamento in capo alla concedente e non all'affittuaria, essendo stata pattuita una deroga convenzionale all'art. 2561 c.c. in materia di obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che l'art. 2561 c. 2 c.c. prevede, a carico dell'affittuario d'azienda, l'obbligo di conservazione dei livelli di efficienza dei beni aziendali. L'assunzione di questo obbligo tutela l'interesse del concedente, sia nel caso in cui avvenga la circolazione inversa dell'azienda (in cui il concedente riprende l...

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