martedì 06/09/2022 • 06:00
La Cassazione: non sono sufficienti dei buoni prelievo con annotazione delle date e della quantità di carburante prelevato, occorre dimostrare la correttezza dei calcoli e i chilometri percorsi dai mezzi riforniti (Cass. 5 settembre 2022 n. 26063).
redazione Memento
Per dimostrare l'inerenza delle spese del carburante prelevato non presso impianti stradali di rifornimento ma tramite impianti interni, non sono sufficienti dei buoni prelievo con annotazione delle date e della quantità di carburante prelevato. È quanto emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 5 settembre 2022 n. 26063. La fattispecie Nel caso di specie una società in nome collettivo ricorreva contro un avviso di accertamento per IVA e IRAP per il 2007, contestando l'asserita mancanza di inerenza delle spese del carburante prelevato presso i propri impianti. La società contribuente vedeva riconosciute le sue ragioni sia in primo che in secondo grado ove la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che le schede carburante sono previste per legge solo in caso di rifornimenti presso impianti stradali di distribuzione. I giudici regionali, bollata come violazione di legge l'estensione in malam partem ai rifornimenti effettuati all'interno dell'azienda, valorizzavano la tesi della contribuente secondo cui i buoni prelievo, con annotazione di date e quantità di carburante, sono sufficienti a provare l'inerenza del costo in quanto sarebbe bastato utilizzare il criterio di proporzionalità, ossia il calcolo dei chilometri percorsi dai veicoli aziendali per rifornire i clienti della società e quindi ricavare il dato relativo al carburante necessario per coprire nell'arco dell'anno quella distanza. La decisione della Corte La Cassazione, adita dal Fisco, ha ribaltato il verdetto della Commissione regionale: per i Supremi giudici, ai fini della dimostrazione dell'inerenza di un costo, l'annotazione della data dell'uso del bene del suo quantitativo, senza il minimo riferimento all'attività imprenditoriale svolta non è sufficiente. “Non è infatti sufficiente - si legge nell'ordinanza - una fatturazione relativa a beni già posseduti (nella specie carburanti) ma occorre una analitica e dettagliata indicazione - nella misura portata in detrazione - del come un determinato bene sia stato destinato effettivamente alla propria attività imprenditoriale e non ad altri scopi”. Secondo la Corte, la pretesa dell'amministrazione finanziaria non si fonda affatto, come affermato dalla sentenza impugnata, su un'estensione in malam partem della disciplina fiscale relativa alle schede carburanti, ma sulla necessità, conformemente ai principi generali, che la parte contribuente fornisca la prova, sulla medesima incombente, dell'effettività ed inerenza delle spese. Diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, secondo gli Ermellini avrebbe dovuto essere la parte contribuente ad applicare il criterio di proporzionalità, dimostrando la correttezza dei relativi calcoli, sempre che avesse prima provato anche i chilometri percorsi dei mezzi di sua proprietà. Fonte: Cass. 5 settembre 2022 n. 26063
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