A seguito della pubblicazione del DM 9 giugno 2022 n. 106, con decorrenza 1° luglio 2022:
- sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria;
- sono stati stabiliti gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di € 17.780,70 e di € 33.021,30.
Pertanto, l’INAIL conferma, con la Circ. INAIL 2 settembre 2022 n. 33, l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi con decorrenza 1° luglio 2022.
Gli stessi variano secondo la rivalutazione delle rendite (Circ. INAIL 16 maggio 2022 n. 21).
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Si tratta di:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
- familiari partecipanti all’impresa familiare.
Dal 1° luglio 2022 |
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 59,27 |
Mensile | € 1.481,73 |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Dal 1° luglio 2022 |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg mensili | € 1.325,64 (€ 110,47 x 12) |
Lavoratori dell’area dirigenziale
Dal 1° luglio 2022 |
Per i lavoratori senza contratto part-time |
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 110,07 |
Mensile | € 2.751,78 |
Per i lavoratori con contratto part-time |
Retribuzione convenzionale oraria | € 13,76 (110,07/8) |
Retribuzione di ragguaglio
Dal 1° luglio 2022 |
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | € 59,27 |
Mensile | € 1.481,73 |
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati
Dal 1° luglio 2022 |
Minimo e massimo mensile | € 1.481,73 € 2.751,78 |
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
Dal 1° luglio 2022 |
Minimo e massimo annuale | € 17.780,70 € 33.021,30 |
Studenti delle scuole non statali addetti a esperienze tecnico–scientifiche o di lavoro
Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale è aumentata proporzionalmente a € 2,84 (a persona).
Dal momento che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a € 2,81 (calcolato sommando 8/12 di € 2,79 e 4/12 di € 2,84).
In ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione, va applicata un’integrazione di € 0,02 rispetto al premio di € 2,79 già richiesto.
In tabella si riportano gli importi da applicare per la regolazione del premio 2021/2022 e per l’anticipo del premio 2022/2023:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali |
Premio annuale a persona |
Anno scolastico 2021/2022 regolazione | Anno scolastico 2022/2023 anticipo |
€ 2,81 | € 2,84 |
Allievi dei corsi di formazione professionale regionali curati dalle istituzioni paritarie (Allievi IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Lo stesso è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
Anno formativo 2022/2023 |
Retribuzione minima giornaliera | € 59,27 |
Premio speciale unitario annuale | € 64,01 |
La misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in € 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.
Fonte: Circ. INAIL 2 settembre 2022 n. 33