lunedì 05/09/2022 • 11:39
I lavoratori che beneficiano dei permessi retribuiti per assistenza ai familiari disabili (L. 104/92) non possono essere trasferiti senza consenso anche se la disabilità dell’assistito non risulta grave o adeguatamente documentata.
redazione Memento
Se un lavoratore, che gode dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 non può essere trasferito senza il proprio consenso (a prescindere dal grado di disabilità dell'assistito) e, di conseguenza, il licenziamento, intimato dal datore come sanzione disciplinare in risposta al rifiuto di trasferimento, è illegittimo. Il caso Una dipendente, beneficiaria dei permessi per assistenza ai disabili (L. 104/92), viene trasferita presso un'altra sede di lavoro (da Roma a La Spezia): la lavoratrice rifiuta il trasferimento e viene, pertanto, licenziata. Di conseguenza, l'interessata impugna il licenziamento affermando come il lavoratore beneficiario dei congedi per assistenza ai disabili non possa essere traferito, anche se il soggetto assistito è affetto da disabilità non grave (art. 33, c. 5, L. 104/92). La decisione dell'Appello La Corte d'appello di Roma ha premesso che la tutela di cui all'art. 33, c. 5, L. 104/92 non richiede una situazione di gravità dell'handicap del familiare assistito. Tuttavia, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse assolto all'onere di dimostrare la serietà e rilevanza dell'handicap e ha escluso, in base alle certificazioni prodotte, che la madre della lavoratrice si trovasse, già all'epoca del trasferimento in una condizione di riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo. I giudici di Roma hanno accertato la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive poste a base del trasferimento e la loro idoneità a dimostrare l'esigenza datoriale di utilizzare la ricorrente presso la sede di La Spezia. Infine, sempre secondo la corte di Appello, il godimento di ferie e permessi non autorizzati, l'assenza ingiustificata a fronte dell'invito a prendere servizio presso la nuova sede e le assenze per congedo straordinario non autorizzato (comportamenti posti in essere dalla lavoratrice dopo il rifiuto al licenziamento) integrano la giusta causa di licenziamento, quale sanzione proporzionata. Il ricorso in Cassazione della lavoratrice La Cassazione, nell'analizzare il ricorso, riprende il principio secondo cui il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, che non possono essere altrimenti soddisfatte. Inoltre, i giudici della suprema corte, censurano la sentenza d'appello per aver ritenuto non provata la serietà e rilevanza dell'handicap, e quindi la necessità di assistenza della madre, nonostante questa fosse portatrice di handicap. Ciò premesso, tuttavia, la Cassazione ritiene inammissibile il ricorso presentato dalla lavoratrice poiché privo dei necessari requisiti di specificità, poichè non indica quali affermazioni siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie in esame. Fonte: Cass. 1° settembre 2022 n. 25863
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il datore di lavoro può assegnare il dipendente a una diversa sede di lavoro in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, determinandosi, in assenza, la nullità dell'atto (o di un accordo in tal s..
Gabriele Livi
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.