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sabato 03/09/2022 • 03:00

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Duplice posizione IVA vietata al soggetto non residente

L’Agenzia delle Entrate: un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA.

a cura di

redazione Memento

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Il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla nomina del rappresentante fiscale. Il Fisco ha confermato che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto - potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati - ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria. Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia.

Il Fisco ha inoltre evidenziato come gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta siano alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

 

FONTE: Risp. AE 2 settembre 2022 n. 442.

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