Con la risposta del 2 settembre 2022 n. 443, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di opzione per il riallineamento fiscale.
Nel dettaglio, una società non aveva comunicato l'esercizio dell'opzione per il riallineamento, omettendo di compilare il rigo RQ101, colonna 1 e colonna 2, del quadro RQ della dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata. Inoltre, tale omissione non è stata sanata con dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione. Pertanto, la società chiedeva all'Agenzia delle Entrate se l'omessa comunicazione dell'opzione, da esercitare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020, produca o meno la decadenza dal beneficio del riallineamento fiscale.
Il Decreto Agosto ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. riallineamento) (art. 110 DL 104/2020).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva (Circ. AE 19 marzo 2009 n. 11/E). Inoltre, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa (Circ. AE 27 aprile 2017 n. 14/E, Circ. AE 4 giugno 2014 n. 13/E).
Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che sia possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis (di cui all'art. 2 DL 16/2012) che consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.
Al riguardo, il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso.
Nel caso specifico, considerato che il Mod. Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 (dedicato ai “Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni” in relazione alla “Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020”) presente invece nel Mod. Redditi SC 2021, la società può avvalersi della remissione in bonis esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento in parola tramite una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2020 (Mod. Redditi SC 2021).
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui l'opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata, e congiuntamente occorre versare la sanzione pari a 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione o delle riduzioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Fonte: Risp. AE 2 settembre 2022 n. 443