X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Dogane
Altro

sabato 03/09/2022 • 06:00

Fisco Accise ed energia

Nuovi indici di inoperatività dei deposti costieri e di stoccaggio di oli

Con la determinazione direttoriale n. 392138, l’Agenzia delle Dogane ha precisato gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività, prolungatasi per un periodo di almeno sei mesi, dei depositi costieri e dei depositi di stoccaggio di oli minerali.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Legge di bilancio 2021 e i recenti interventi dell'Agenzia delle Dogane

Con la DD AD 31 agosto 2022 n. 392138, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha stabilito i nuovi indici di inoperatività dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti.

Già a giugno 2022 l'Agenzia delle Dogane era intervenuta nell'ambito della regolamentazione dei prodotti energetici sfusi, assoggettati ad accise, estendendo l'obbligo di utilizzo del documento elettronico di accompagnamento (e-DAS) proprio agli oli minerali, ai gas di petrolio liquefatti, nonché agli altri prodotti energetici indicati all'art. 21 c. 3, 4 e 5 D.Lgs. 504/95 (TUA), fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto, se consentito da diverse disposizioni normative (DD AD 27 giugno 2022 n. 285111 e DD AD 27 giugno 2022 n. 287104).

Ragioni di impatto ambientale e la necessità di incrementare il livello del monitoraggio fiscale pongono la gestione di tali merci sensibili al centro dell'attenzione del legislatore e delle autorità vigilanti.

L'intervento in esame si inserisce in una serie di recenti determinazioni direttoriali, tra cui la DD AD 15 novembre 2021 n. 426358, che ha definito i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di benzina o gasolio. In particolare, all'art. 2, ha chiarito il concetto del c.d. “indice di rotazione mensile”, ossia il rapporto, riferito a un determinato carburante, tra la quantità estratta in un mese e la capacità complessiva dei serbatoi del deposito dedicati allo stoccaggio del medesimo carburante. Tale concetto è integralmente ripreso dal provvedimento in analisi, che ne estende l'utilizzo a tutti i prodotti energetici stoccabili in deposito.

La DD AD 31agosto 2022 n. 392138, in realtà, dà esecuzione all'art. 1 c. 1078 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), con il quale il Legislatore chiedeva di riconsiderare la legittimità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 23 c. 4 TUA, per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale, nonché le licenze fiscali di esercizio di deposito commerciale e di disporne la revoca in caso di caso di inoperatività dei depositi, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. La precisazione degli indici a cui fare riferimento era stata delegata, pertanto, all'Agenzia delle dogane.

La legge di bilancio, tuttavia, aveva già chiarito quale fosse l'elemento centrale, da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività, ossia la movimentazione dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.

 

Nuovi indici stabiliti dall'Agenzia delle dogane

Proprio con riferimento al criterio della movimentazione, all'art. 3 DD AD 31 agosto 2022 n. 392138, l'Agenzia elenca 6 indici sintomatici dell'inoperatività dei depositi, nello specifico:

  • un'assenza prolungata di requisiti tecnico-organizzativi necessari alla funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del sistema contabile. Tale assenza può risultare da verifiche e accessi all'impianto da parte dell'Ufficio doganale territorialmente competente;
  • uno stato di chiusura del deposito e l'irreperibilità dell'esercente, tali da impedire il libero accesso nei depositi, normativamente previsto dall'art. 18 c. 2 TUA. Tale stato può essere comprovato da almeno due sopralluoghi, in giorni lavorativi diversi, effettuati dall'Ufficio doganale territorialmente competente;
  • la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;
  • un indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito. Per distinguere un prodotto da un altro si fa riferimento al fatto che esso sia oggetto di un procedimento di contabilizzazione separato. Ai sensi dell'art. 6 c. 2 della medesima determinazione direttoriale in esame, la soglia dell'indice di rotazione mensile deve essere stabilita in fase di prima applicazione. L'Agenzia sottopone a periodica revisione tale soglia;
  • la mancata vidimazione oppure l'omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico nel corso del nuovo esercizio finanziario;
  • l'omessa presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità, laddove tale adempimento sia previsto in dipendenza della capacità del deposito.

Procedura di revoca delle autorizzazioni e delle licenze

L'Ufficio doganale competente, ai sensi dell'art. 4 DD AD 31 agosto 2022, n. 392138, rilevata la contestuale sussistenza di almeno uno dei primi due indici sopra indicati e di uno dei seguenti quattro, avvia il procedimento di revoca delle autorizzazioni e delle licenze di esercizio rilasciate all'operatore.

All'esercente è riconosciuto il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, mediante la presentazione di memorie difensive che documentino la sostenibilità della gestione e le eventuali particolari condizioni che hanno determinato l'inoperatività del deposito.

L'Ufficio, se non condivide le difese opposte dalla parte, conclude il procedimento adottando un provvedimento di revoca delle autorizzazioni e delle licenze. Tale provvedimento è efficace se trasmesso all'organo competente della Regione (in caso di depositi di stoccaggio) o del Ministero per la Transizione Ecologica (in caso di depositi costieri).

All'Ufficio è riconosciuta la possibilità, ai sensi dell'art. 3 c. 2 DD AD 31 agosto 2022 n. 392138, di disporre, in presenza degli indici di inoperatività 1 e 2, la sospensione coattiva delle autorizzazioni e delle licenze per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento di revoca.

 

Sospensione temporanea volontaria

Il responsabile del deposito può, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della determinazione direttoriale, richiedere la sospensione temporanea dell'esercizio del deposito, tramite apposita comunicazione, indicante la durata programmata dell'inoperatività e le ragioni che hanno portato a tale decisione.

Se la richiesta è accolta dall'Amministrazione, la durata della sospensione non è computabile ai fini del raggiungimento del termine minimo per procedere alla valutazione di inoperatività.

Durante tutto il periodo di blocco dell'attività, le autorizzazioni e le licenze di esercizio sono sospese e l'esercente non deve versare alcun corrispettivo.

Proprio quest'ultimo aspetto rende l'istituto della sospensione volontaria uno strumento potenzialmente strategico per un'azienda che voglia, al contempo, ridurre le proprie spese senza perdere definitivamente una condizione giuridica di vantaggio.

 

Fonte: DD AD 31 agosto 2022 n. 392138

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”