lunedì 05/09/2022 • 06:00
In caso di malattia il lavoratore deve contattare il proprio medico curante affinché questi – tramite una piattaforma digitale – provveda alla relativa trasmissione, nonché comunicare al datore di lavoro la sua assenza e dove trascorrerà il periodo di malattia. Il dipendente che ritarda l’invio del certificato medico per cause legate a malfunzionamenti del sistema informatico non può essere licenziato.
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Il lavoratore che si assenta per malattia assume il doppio obbligo di (i) informare l’azienda della propria assenza, con un preavviso congruo (almeno 24 ore) nonché di (ii) sincerarsi che venga trasmesso il certificato medico. Nel caso di specie il lavoratore ha affidato la comunicazione tramite WhatsApp della propria assenza ad un terzo, ovvero un collega, senza poi accertarsi se lo stesso avesse adempiuto al favore, mentre la trasmissione del certificato medico era avvenuta con diversi giorni di ritardo a causa di una disfunzione del sistema informatico: la mancanza del lavoratore, in questo caso, è da limitarsi unicamente al primo aspetto (essersi affidati ad un terzo) poiché una volta dimostrato che l’invito tardivo del certificato è stato determinato da causa a lui non imputabile, non può essere giustificato il licenziamento. Viene quindi riconosciuta unicamente l’indennità risarcitoria.
Gli obblighi durante la malattia: l’invio del certificato medico
In caso di malattia il lavoratore non ha l’obbligo di consegnare una copia cartacea del certificato al datore di lavoro, ma si deve limitare unicamente a contattare il proprio medico curante affinché questi – tramite una piattaforma digitale – provveda alla relativa trasmissione: il lavoratore ha l’onere di comunicare però al datore che sarà assente e dove trascorrerà il periodo di malattia.
Questi due adempimenti sono essenziali in quanto, mancando, il datore di lavoro potrebbe trovarsi di fronte ad un problema organizzativo legato all’assenza (improvvisa) di un proprio dipendente, oppure non essere in grado di effettuare i controlli legati alla malattia.
Il primo aspetto è dirimente perché se il lavoratore non avverte la condotta può legittimare il licenziamento in quanto l’assenza potrebbe ritenersi non giustificata.
Cosa succede in caso di invio tardivo del certificato
L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito è di considerare pienamente legittimo il licenziamento del dipendente che omette ma anche semplicemente ritarda di alcuni giorni l’invio del certificato medico. Seppur non rappresenti più un suo onere, infatti, perché sfugge dal proprio controllo (l’invio viene effettuato dal medico), il lavoratore conserva comunque un obbligo di diligente collaborazione dovendo mettere in condizione il datore di conoscere tempestivamente circa l’assenza e, in secondo luogo, adoperandosi per come possibile affinché il medico non ritardi l’invio del certificato.
In questa stessa ottica vanno letti quegli accorgimenti prescritti al lavoratore come, per esempio, la verifica sulla correttezza dei dati inseriti nel certificato, che può essere effettuata direttamente sul sito dell’INPS.
L’invio tardivo del certificato medico, quindi, può legittimare il licenziamento per giusta causa in quanto l’assenza del lavoratore sarebbe immotivata ed il datore ne avrebbe subito un danno: sul punto un’interessante decisione della Cass. 11.9.2020, n. 18956 che richiama proprio l’ipotesi dell’invio tardivo.
La decisione della Cassazione del 24 agosto 2022, n. 25286
La sentenza in commento entra nel lungo dibattito giurisprudenziale sulla richiamata legittimità del licenziamento per tardivo (quindi non il caso omissione) invio del certificato da parte del medico curante, e la mancata diligente collaborazione del lavoratore.
Nel caso di specie il lavoratore aveva ritardato l’invio della certificazione medica di 7 giorni, adducendo come motivazione – in replica alla contestazione disciplinare – un disservizio del sistema informatico di diretto collegamento dell’INPS, in dotazione al medico curante: in sede di giudizio di impugnazione del licenziamento, conseguito al procedimento disciplinare, il lavoratore aveva dimostrato tale impedimento ed il Giudice del lavoro ha effettuato una valutazione circa la proporzionalità della sanzione ritenendo quella espulsiva non adatta. La mancanza del lavoratore è stata quindi ritenuta lieve, a fronte della sua diligente collaborazione, e quindi allo stesso è stata accordato la tutela risarcitoria nella misura di 12 mensilità.
La prova del disservizio informativo, in sintesi, ha rappresentato l’attenuante al comportamento del lavoratore che, comunque, valutato nel suo complesso, era stato ritenuto diligente.
Fonte: Cass. 24 agosto 2022, n. 25286
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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