venerdì 02/09/2022 • 12:10
Con il provvedimento 1° settembre 2022 n. 339178, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione relativo ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all'eredità e ha definito le relative modalità di trasmissione.
redazione Memento
Secondo il Decreto Semplificazioni, i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria (art. 5 DL 73/2022). Tale norma introduce un automatismo nell'individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento. Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l'eredità è devoluta per legge, l'Agenzia delle Entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l'eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la corretta individuazione dei beneficiari. Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un'attività istruttoria da parte dell'ufficio, per l'individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente. La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all'eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 1° settembre 2022 n. 339178, ha approvato il modello da utilizzare per comunicare alla stessa di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e ha definito le specifiche modalità di trasmissione. Inoltre, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all'eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione in oggetto. In proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla Ris. AE 12 agosto 2011 n. 86/E. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, precisa che la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale del contribuente deceduto; codice fiscale del chiamato all'eredità; codice fiscale dell'eventuale rappresentante firmatario; la comunicazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità di chiamato all'eredità; la revoca della comunicazione inviata precedentemente. Inoltre, la comunicazione: deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile dal 17 ottobre 2022 sul sito dell'Agenzia delle Entrate; può essere trasmessa direttamente dal richiedente (chiamato all'eredità), dall'eventuale rappresentante del richiedente o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all'area riservata del chiamato all'eredità. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua acquisizione. Fonte: Provv. AE 1° settembre 2022 n. 339178
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