Il parere Garante per la Protezione dei Dati Personali, reso sulla proposta di modifica del d.lgs. n. 231/2007, dà atto del recepimento numerose indicazioni fornite dal Garante al MEF nelle precedenti interlocuzioni. Particolare attenzione è richiesta in relazione all'avviso che viene generato dal sistema in caso di operazioni potenzialmente rischiose, da cui potrebbe derivare un trattamento di dati a contenuto altamente profilativo.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella riunione del 7 luglio 2022, ha espresso parere favorevole su uno schema di articolato volto a modificare il d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per mezzo dell'istituzione di una banca dati centralizzata presso gli organismi di autoregolamentazione, avente le medesime finalità del decreto.
Lo schema è stato sottoposto all'Autorità all'esito di numerose interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, di fatto, recepisce numerose indicazioni fornite in precedenza dal Garante stesso.
Contenuto e finalità dello schema di articolato
Come anticipato, lo schema sottoposto dal MEF al parere del Garante è finalizzato a novellare il d.lgs. 231/07:
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