venerdì 02/09/2022 • 06:00
Pubblicata nella G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 la Legge 130/2022 di riforma del processo tributario. Tra le novità previste una diversa definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di valore non superiore a € 50.000 o € 100.000 a seconda dell'esito ottenuto nei gradi precedenti. La chance si perfeziona con la presentazione della domanda unitamente al pagamento delle somme dovute. In assenza di importi da versare, la definizione è valida con la sola presentazione della domanda.
Perimetro di applicazione, le fattispecie escluse e i soggetti interessati Come previsto al comma 6, sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2 par. 1 lett. a) Decisione Euratom 7 giugno 2007 2007/436/CE e Decisione Euratom 26 maggio 2014 2014/335/UE, (abrogata dall'art. 10 Decisione Euratom 2014/335/UE, a sua volta abrogata dall'art. 11 par. 1 Decisione Euratom 14 dicembre 2020 n. 2020/2053/UE, che disciplina attualmente il sistema delle risorse proprie dell'Unione Europea), e l'IVA riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 Reg. UE 1589/2015. Il comma 1 dell'art. 5 dispone che saranno definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione: per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il cui valore sia non superiore a €100.000; diversamente, saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; il cui valore non sia superiore a € 50.000. Il valore della lite viene determinato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Peraltro, in ipotesi di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. Dal punto di vista soggettivo, la definizione scatta a domanda dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione e comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione. Da evidenziare con attenzione che le controversie definibili non sono sospese, a meno che il contribuente non ne faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione de qua. In tale ipotesi, il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in cassazione. Le controversie suddette sono definite con il decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che introduce e disciplina la definizione delle liti pendenti in Cassazione per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Come indicato dal comma 9 dell'art. 5, ai fini del pagamento si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite ai fini della definizione. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e con il pagamento degli importi dovuti; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che la regola. A livello procedurale, giova chiarire che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. L'eventuale diniego della definizione, come chiarito dal comma 11, va notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro 2 mesi decorrenti dalla scadenza di tale termine, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione. Da ultimo, ma non per importanza, preme segnalare che i commi 1 e 2 dell'art. 5 menzionano le controversie pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, mentre il comma 4 del medesimo articolo definisce come “controversie tributarie pendenti” quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge che introduce il condono, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. Se l'obiettivo principale della riforma del processo tributario, come da molti sottolineato, era quello di ridurre il numero di ricorsi dinanzi la Suprema corte, non ci pare che tale traguardo possa essere facilmente raggiunto dalla norma sulla chiusura delle liti pendenti. Uno dei motivi? I valori troppo bassi delle controversie. Ed invero, le soglie di accesso avrebbero dovuto essere assai più elevate o, addirittura, meglio sarebbe stato eliminarle. Fonte: L. 130/2022 (G.U. 1° settembre 2022 n. 204)
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