Niente risarcimento per il vigile urbano che ha lavorato anche in un giorno festivo infrasettimanale e non ha fruito del riposo compensativo. Ciò perché, in caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale, i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni possono rivendicare unicamente il maggiore trattamento retributivo che, previsto dal contratto collettivo, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario.
Il caso in questione
Un lavoratore, impiegato dal proprio datore di lavoro su turni, ricorre in Cassazione per ottenere il risarcimento del danno imputabile al mancato godimento del riposo compensativo dopo aver svolto la propria prestazione lavorativa durante le festività.
Secondo il ricorrente, il datore di lavoro aveva sistematicamente violato il diritto, di rango costituzionale, al riposo settimanale, adibendo il dipendente a turni per oltre il sesto giorno consecutivo.
La decisione della Cassazione
La speciale disciplina dettata dal contratto collettivo prevede un'indennità per compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, a condizione però che risulti rispettato il limite massimo settimanale.
Di conseguenza, poichè ciò che è previsto, sempre dal contratto collettivo, in caso di attività prestata in giorno festivo è limitato ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia se, in via eccezionale o occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
Nella vicenda in esame, poi, è accertata, la corresponsione al vigile urbano, da parte del Comune, della maggiorazione prevista per il «disagio derivante dall'orario di lavoro», e quindi è escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del giorno festivo, poiché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale.
Negato il risarcimento del danno da usura psico-fisica
La suprema corte aggiunge, inoltre, che nessuna norma (nazionale o sovranazionale) prevede che il riposo compensativo cada sempre nel settimo giorno consecutivo e, di conseguenza, in caso di prestazione lavorativa svolta nel settimo giorno (se questa è in linea con la disciplina contrattuale e normativa inerente alla specifica organizzazione del tempo di lavoro su turni), il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato.
Infatti, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo, solo una perdita definitiva di quest’ultimo può far sorgere il diritto al risarcimento del danno.
Fonte: Cass. 25 agosto 2022 n. 25336