venerdì 02/09/2022 • 06:00
IVASS pubblica il regolamento relativo alla facoltà di sospendere le minusvalenze sui titoli del circolante nel bilancio OIC delle assicurazioni: le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono creare una riserva indisponibile di utili e dare adeguata informativa in nota integrativa.
redazione Memento
In sede di conversione del Decreto Semplificazioni è stata introdotta la facoltà, per gli OIC adopter, di valutare i titoli del circolante al loro valore di iscrizione, anche se maggiore del valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (art 45 c. 3 octies DL 73/2022).
IVASS interviene ora a disciplinare le modalità attuative e applicative di tale facoltà per i bilanci OIC delle imprese del settore assicurativo, tramite il regolamento 30 agosto 2022 n. 52 pubblicato, nella sua versione definitiva, sul sito istituzionale e in attesa di pubblicazione in GU.
Secondo tale regolamento, ai fini della redazione non solo del bilancio ma anche della relazione semestrale, l'impresa che si avvale della suddetta facoltà valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale facoltà può essere esercitata anche in relazione a singoli titoli.
L'organo amministrativo delibera l'esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale in cui si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
L'impresa riporta poi, nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
Inoltre, l'impresa che ha esercitato la facoltà riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale relativi alla prima data di riferimento successiva, gli effetti derivanti:
Infine, l'impresa destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio - o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione - e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Fin qui per quanto riguarda le imprese assicurative; per le altre imprese la norma (art. 45 c. 3 novies DL 73/2022) designa espressamente l'Organismo Italiano di Contabilità a elaborare le regole tecniche contabili di applicazione della facoltà di deroga ai criteri di valutazione. In particolare ci si attende che OIC si esprima sull'opportunità di creare una riserva indisponibile anche in capo alle imprese non assicurative.
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