giovedì 01/09/2022 • 06:00
Dal 1° luglio 2022 gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati nella misura dell'1,9%. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021 è pari al 5,68% dell'importo del premio assicurativo 2022.
redazione Memento
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Nel corso dell'ultimo mese il Ministero del Lavoro, con due distinti decreti, ha fissato gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2022 e la percentuale di riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani cd. “virtuosi” che si sono distinti nella promozione di interventi in materia di salute e sicurezza nelle proprie aziende e che, negli ultimi due anni, non abbiano denunciato alcun infortunio.
Prestazioni economiche per danno biologico
Il DM 2 agosto 2022 rivaluta, con decorrenza 1° luglio 2022, nella misura dell'1,9% gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, di cui alla delibera
adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 10 maggio 2022, n. 86.
Riduzione dei premi INAIL per gli artigiani
Il DM 14 luglio 2022 fissa al 5,68% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2022, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021. Lo sconto dei premi INAIL è stato istituito dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 780 e 781, lett. b), L 296/2006). Lo scorso anno la riduzione era stata pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021.
Si ricorda che sono ammesse allo sconto dei premi assicurativi le imprese:
La richiesta di riduzione dell'importo del premio assicurativo per l'anno 2022 deve essere presentata in sede di autoliquidazione 2022/2023.
Fonte: DM 2 agosto 2022; DM 14 luglio 2022
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