giovedì 01/09/2022 • 06:00
Pubblicato il DM 22 luglio 2022 del MISE che rettifica il precedente DM 27 giugno 2019 sulla definizione delle modalità di investimento del MISE mediante il Fondo di sostegno al venture capital a supporto di start-up e PMI innovative.
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Pubblicato il DM 22 luglio 2022 del MISE che corregge il decreto 27 giugno 2019 e definisce le modalità di investimento del MISE attraverso il Fondo di sostegno al venture capital. Il Fondo ha durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura del periodo di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno da tale data.
I beneficiari degli investimenti
Il Fondo investe nelle startup e PMI innovative (fino a un massimo di 4 volte il valore dell'investimento già perfezionato nel limite complessivo di 1 milione), individuate da CDP Venture Capital SGR S.p.a., in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e professionale, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell'attività.
Le novità del DM 22 luglio 2022
Le rettifiche introdotte dal DM 22 luglio 2022 riguardano il comma 1 dell'articolo 3, cui stabilisce che il Ministero, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o più Fondi per il venture capital o in uno o più Fondi per il venture debt, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. A tal fine è stato introdotto il comma 1 bis che ha previsto che gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), investiti dal Ministero, possono svolgere la loro attività anche mediante l'investimento in Fondi per il venture capital istituiti o gestiti da gestori autorizzati ai sensi della Dir. UE 2011/61 in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, o comunque da società comprese nell'elenco di cui al DM MEF 4 settembre 1996 e che siano autorizzate dalle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.
Il decreto ha inoltre stabilito che i Fondi per il venture debt effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase:
Gli investimenti da parte dei Fondi per il venture capital e gli interventi di debito da parte dei Fondi per il venture debt propedeutici ad una futura quotazione, denominata fase di pre-ipo, si intendono effettuati a favore di PMI non quotate. I Fondi per il venture capital possono anche acquisire strumenti finanziari di equity o quasi equity emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili qualora tali acquisizioni siano strumentali al fine di ottimizzare la compagine societaria delle stesse in occasione di operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity di nuova emissione.
I Fondi per il venture capital e i Fondi per il venture debt rispettivamente investono nel capitale di rischio, o effettuano interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi le caratteristiche richieste e aventi sede operativa in Italia ovvero programmi di sviluppo in Italia, assicurando che le risorse del fondo di sostegno al venture capital siano impiegate dalle PMI e dalle imprese ammissibili in Italia e che la proprietà intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.
Requisiti delle imprese beneficiarie
Viene infine introdotto il comma 2 bis all'art.3 cui dispone che i suddetti Fondi per il venture capital e per il venture debt possono effettuare interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; che sono state costituite, da non più di 5 anni, tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione oppure che sono state costituite, entro il predetto termine, con l'investimento di una grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building.
Fonte: DM 22 luglio 2022 (GU 29 luglio 2022 n. 201)
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