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Vicenda a processo La sentenza della Cass. 25 agosto 2022 n. 25322 non è tanto preoccupante in quanto non condivisibile di per sé, ma perché sugella un orientamento della medesima Corte, chiaramente errato. Sul piano logico e sistematico. Nel caso a processo, si trattava della tassabilità in capo ai soci di una quota parte del maggior reddito rettificato in capo ad una società a ristretta base, dove però la rettifica era stata motivata dal disconoscimento di costi. Ebbene, ad avviso della Corte di Cassazione, la circostanza che la rettifica del reddito della società a ristretta base proprietaria fosse fondata sul disconoscimento di costi non è apparsa sufficiente a rendere non operante la presunzione di distribuzione di utili ai soci. Il problema però, come detto, non è tanto che la Suprema Corte abbia preso questa soluzione (che vedremo è errata), quanto il fatto che, così facendo, consolida un orientamento altrettanto errato e, ciò, è decisamente più preoccupante (si richiamano Cass. 19 ottobre 2012 n. 17959, Cass. 19 ottobre 2012 n. 17960, Cass. 2 febbraio 2021 n. 2224, ma va considerata anche Cass. 18 febbraio 2020 n. 3980). Genesi e funzionamento della presunzione di distribuzione nonché criticità della sua concreta applicazione L'imputazione ai soci, pro quota, del maggior reddito recuperato in capo ad una società di capitali a...

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