mercoledì 31/08/2022 • 06:00
Il Tribunale amministrativo piemontese congela il provvedimento comunale sospettato, già a una prima analisi, di carenza motivazionale: inibendo i lavori fa correre il rischio di perdere il Superbonus, deve essere sospeso.
redazione Memento
Merita di essere sospeso e oggetto di un riesame il provvedimento comunale che inibisce la costruzione di un ascensore se, a causa delle lungaggini, fa correre il rischio al condominio di perdere il diritto al Superbonus. È quanto emerge dall'ordinanza del TAR Piemonte n. 780 depositata lo scorso 28 luglio. I fatti di causa Il ricorso, presentato da un condominio, verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Mondovì ha inibito l'avvio delle attività di cui alla SCIA presentata per la realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio, per ragioni connesse al rispetto del vincolo imposto dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale. Per i giudici piemontesi, il ricorso, sebbene ad una prima e sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare munito di fumus boni iuris con particolare riferimento alla carenza motivazionale del provvedimento che, nel richiamare il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e nell'inibire un'opera volta al superamento di barriere architettoniche, omette di evidenziare le risultanze istruttorie in ordine al rilevante e serio pregiudizio per il bene tutelato (scala condominiale), della sua incidenza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e della ponderazione degli interessi con le alternative proposte (realizzazione dell'intervento sul fronte retrostante il fabbricato). La decisione del TAR Sul verdetto dei giudici amministrativi pesa l'incidenza del provvedimento sulla concreta possibilità per il condominio di fruire del Superbonus: “nel complessivo bilanciamento degli interessi – si legge nell'ordinanza - si rende opportuno un riesame del provvedimento anche in relazione alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi connessi al cd. Superbonus 110%” che, come noto, impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro termini precisi. Da qui la decisione dei giudici piemontesi di sospendere il provvedimento impugnato, ai fini di un motivato riesame da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e di fissare l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso. Fonte: TAR Piemonte 28 luglio 2022 n. 780
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