martedì 30/08/2022 • 15:00
In tema di payback farmaceutico, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 440 del 29 agosto 2022, ha chiarito che non è possibile estendere in via generalizzata le disposizioni che consentivano di emettere note di variazione in diminuzione per i riversamenti all'AIFA anteriori al 1° gennaio 2022.
redazione Memento
Il pay-back costituisce una forma di revisione ex lege (attuata tramite l'apposita determinazione dell'AIFA) del prezzo dei beni ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 26 c. 2 DPR 633/72 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 440 del 29 agosto 2022, ha chiarito che non è possibile estendere in via generalizzata la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti riferiti a determinazioni AIFA anteriori al 1° gennaio 2022. Se, invece, interviene una sentenza che dichiara illegittimo parte del contenuto della determinazione AIFA (con conseguente rideterminazione dell'imponibile delle operazioni originarie), il termine per emettere la nota di variazione decorre da tale momento. Per valutare la spettanza del diritto alla detrazione, in casi diversi da quelli disciplinati dall'art. 1 c. 398 e s. L. 205/2017, devono essere osservate le ordinarie disposizioni in tema di variazione e di detrazione dell'IVA. Le disposizioni in tema di payback hanno, infatti, carattere di specialità, derogando alle generali regole in tema, ad esempio, di detrazione IVA, e non possono trovare applicazione analogica in via ordinaria. Nel caso di riversamenti riferiti a delibere antecedenti al 1° gennaio 2022, è possibile il ricorso alla restituzione dell'IVA (ai sensi dell'art. 30-ter DPR 633/72). In tal caso, la domanda va presentata entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (data della delibera dell'AIFA o data delle sentenze con cui i giudici hanno rideterminato gli importi da versare). Si ricorda che il c.d. pay-back farmaceutico è uno degli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento volto ad adeguare la spesa per l'erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie disponibili. Nelle sue varie forme ed articolazioni, tale strumento si caratterizza comunque per la restituzione da parte delle aziende di una quota dei corrispettivi percepiti per le cessioni effettuate (art. 11 DL 158/2012 conv. in L. 189/2012). Fonte: Risp. AE 29 agosto 2022 n. 440
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