martedì 30/08/2022 • 11:20
Considerato che le sanzioni amministrative e tributarie hanno un carattere afflittivo e una destinazione di carattere generale e non settoriale, le sanzioni delle cartelle esattoriali non sono trasmissibili agli eredi.
redazione Memento
Con la sentenza del 24 agosto 2022 n. 25315, la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative e quelle tributarie hanno un carattere afflittivo e una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità. Nel caso di specie, alla contribuente veniva notificata una cartella di pagamento per presunti plurimi omessi o ritardati versamenti dell’IRPEF e proponeva ricorso per vizi afferenti alla notifica e la legittimità della pretesa. Nel giudizio così instaurato, si costituiva l'Agenzia delle Entrate che instava per il rigetto del ricorso. La CTP accoglieva il ricorso per illegittimità della pretesa e nullità della cartella per intervenuto pagamento per essere stata fornita la prova della corresponsione di quanto preteso. Si rileva che, in data antecedente al deposito della sentenza di primo grado, decedeva la contribuente e assumevano qualità di eredi i figli. Avverso la CTP, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e gli eredi si costituivano chiedendo il rigetto dello stesso. Successivamente, la CTR, in parziale accoglimento dell'appello, decideva la riduzione delle violazioni accertate di 1/3, comprese le sanzioni. La sentenza della CTR veniva impugnata dagli eredi e si costituiva in giudizio con controricorso Equitalia, chiedendo il rigetto del ricorso. La Cassazione, con la sentenza in commento, precisa che le sanzioni delle cartelle esattoriali non si trasmettono agli eredi per via della loro natura personale ed afflittiva. Fonte: Cass. 24 agosto 2022 n. 25315
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