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martedì 30/08/2022 • 03:00

Fisco ONLUS

Enti ecclesiastici, la fiscalità del regime agevolativo

Con una Risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in tema di fiscalità destinata agli enti ecclesiastici.

a cura di

redazione Memento

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Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'art.10 c. 1 lett. a) D. Lgs. 460/97. Tali soggetti possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS. L'Agenzia delle Entrate ha fornito una Risposta in merito all'ambito applicativo del regime agevolativo previsto in favore di un ente religioso civilmente riconosciuto. Nella Risp. AE 29 agosto 2022 n. 439, l'Agenzia ha evidenziato che l'agevolazione in esame non ha natura "meramente" soggettiva, in quanto non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che la invoca, ma trova giustificazione anche nella natura dell'attività svolta ritenuta dal legislatore meritevole. Più precisamente: - le "attività dirette" ai fini "di religione o di culto" possono beneficiare dell'agevolazione in quanto attività "tipiche" degli enti religiosi civilmente riconosciuti; - le "attività  diverse" scontano l'imposta in misura ordinaria. Nel caso in esame, il Fisco ha ricordato che: - alle rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, non identificate dalla categoria catastale "E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", si applica il regime di cui all'art. 36 c. 3 TUIR, purché tali immobili abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste; - alle attività istituzionali "di religione e di culto" dalla stessa svolte, si applica la riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'art. 6 DPR 601/73; - per le attività del ramo ONLUS continuerà ad applicarsi la disciplina vigente di cui all'art.150 TUIR. FONTE: Risp. AE 29 agosto 2022 n. 439

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