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lunedì 29/08/2022 • 18:00

Mondo Digitale Dietro front dell’Agenzia delle Entrate

Criptovalute: attività di staking assoggettata a ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nuova risposta sulla tassazione dei redditi derivanti dall’attività di staking di criptovalute cambiando orientamento: i compensi in criptovaluta per le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Tempo di lettura 4 min.
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È il caso di dire che l'Amministrazione finanziaria se la “suona, fischia e canta”. Sì, perché a distanza di appena 48 ore dalla pubblicazione della Risp. Interpello n. 433/2022 in tema di tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di criptovalute, l'Agenzia delle Entrate pubblica una nuova risposta all'interpello 26 agosto 2022 n. 437 rettificando la precedente interpretazione e affrontando nuovamente il tema dei compensi corrisposti da una società residente in Italia per l'attività di staking su criptovalute svolta al di fuori dell'esercizio d'impresa da parte di un contribuente persona fisica residente in Italia. Il precedente orientamento Ma proviamo a ricostruire il caso. Il punto di partenza dell'amministrazione finanziaria con la prima risposta all'interpello 24 agosto 2022 n. 433 accertava il comportamento da adottare da parte di un contribuente possessore di un crypto-wallet su piattaforma gestita da una società italiana, la quale offriva servizi di staking su criptovalute. In prima battuta l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in merito alla remunerazione derivante dalla attività di staking, ovvero del compenso in criptovalute corrisposto all'Istante a fronte del vincolo di disponibilità delle stesse, cioè di un impegno di non utilizzo per un lasso di tempo, è attuabile quanto previsto dall'art. 44, c. 1 lett. h), TUIR. Tale norma dispone che costituiscon...

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