lunedì 29/08/2022 • 15:07
In tema di rimborso dei crediti IVA, la CTR Piemonte n. 628 del 20 maggio 2022 ha chiarito che in caso di variazione di una fattura già emessa, è necessario fornire una corretta documentazione, viceversa il rimborso viene negato.
redazione Memento
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Nella CTR Piemonte n. 628 del 20 maggio 2022 è stato chiarito che la variazione di una fattura emessa è ammessa in caso di annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72), ma tali eventi devono sempre essere supportati da conforto probatorio.
Nel caso di specie, una s.p.a ha acquistato il credito IVA richiesto a rimborso dal fallimento di un'altra società. Successivamente il suddetto rimborso è stato negato dall'Ufficio per carenze probatorie a fronte delle sintetiche e generiche motivazioni contenute nella contabilità relativamente alla variazione di una fattura emessa. Contro questo provvedimento di diniego, la s.p.a. ha proposto ricorso in quanto il termine decadenziale previsto dall'art. 57 DPR 633/72 era già decorso e rilevando, inoltre, che il provvedimento di diniego, consistente in un vero e proprio atto di accertamento, in difetto di valide e legittime ragioni che consentivano il rifiuto del rimborso integrava i presupposti di un atto non legittimo e pertanto annullabile.
Tuttavia la s.p.a. non ha prodotto nessun documento, oltre alla fattura, e non è possibile procedere a un annullamento di debito IVA per € 18.000 senza produrre alcun documento che giustifichi tale operazione. In tale senso è anche la giurisprudenza di legittimità che individua un vero e proprio onere probatorio (Cass. 18 gennaio 2019 n. 1303, Cass. 26 settembre 2018 n. 22940). Nel caso di specie, quindi, il diniego di rimborso è ritenuto legittimo.
Si ricorda infine che la Cassazione ha definito il perimetro all'interno del quale l'Amministrazione ha il potere di contestare oltre i termini di decadenza per l'accertamento il diritto al rimborso e l'ammontare del medesimo, limitando l'esercizio della relativa facoltà esclusivamente a quelle fattispecie in cui l'inesistenza del diritto di credito non derivi da sottostima dell'imposta dovuta (Cass. SU 29 luglio 2021 n. 21765). Pertanto, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
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